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Per la coniazione di una medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso. (067U3872)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
VITTORIO EMANUELE II Udito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



Sara' coniata una medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso, sia prodigando personalmente cure ed assistenze agli infermi, sia provvedendo ai servigi igienici ed amministrativi, ovvero ai bisogni materiali o morali delle popolazioni travagliate dal morbo, e massimamente quando non ne correva loro per ragione d'ufficio o di professione un obbligo assoluto e speciale.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Decreto Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1711 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le ricompense ai benemeriti della salute pubblica istituite con i Regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, potranno essere conferite anche alle persone che si siano rese in modo eminente benemerite con cospicue elargizioni a favore di istituzioni che interessano la igiene e sanita' pubblica".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 624 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante la guerra, le ricompense, istituite coi Regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, potranno essere conferite alle persone che si siano rese, in modo eminente, benemerite della pubblica salute per l'assistenza sanitaria ai militari feriti od ammalati".

Art. 2.



Secondo i gradi di merito la medaglia sara' d'oro, d'argento o di bronzo. Essa portera' da una parte la Nostra effigie; dall'altra una corona di quercia colla leggenda all'intorno: di benemeriti della salute pubblica.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 17 maggio 1952, n. 637 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La medaglia ai benemeriti della salute pubblica, istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e' coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, una corona di quercia circondata dalla leggenda "Ai benemeriti della salute pubblica"".

Art. 3.



La medaglia avra' il diametro di tre centimetri e mezzo, e si portera' alla parte sinistra del petto, appesa ad un nastro di color cilestro orlato di nero; la larghezza del nastro sara' di trentasei millimetri, quella degli orli di millimetri sei per ciascuno.

Art. 4.



La medaglia sara' da Noi conferita sulla proposta del Ministro dell'Interno in seguito al parere d'una Commissione composta del Prefetto o del Sotto-Prefetto, del Presidente del Tribunale civile e correzionale, del Procuratore del Re e del Sindaco di ciascun capoluogo di Circondario, non che di un Delegato del Ministero dell'Interno che fara' le veci di Segretario ed avra' voto. (1) (2) ((5))

I nomi dei decorati saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi' 28 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 4 settembre 1867

Reg. 40 Atti del Governo a c. 227. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio.

U. Rattazzi.

AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 11 ottobre 1884, n. 2706 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il procedimento prescritto dall'articolo 4 del detto decreto 28 agosto 1867 pel conferimento della medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di morbo epidemico pericoloso non e' necessario che sia osservato, quando, per le circostanze di tempo, di luogo, nelle quali l'atto generoso venne compiuto, e per la qualita' delle persone che l'hanno presenziato, il fatto sia sufficientemente accertato; in tal caso la medaglia potra' essere da Noi conferita sulla semplice proposta del Nostro Ministro dell'Interno".

AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 5 marzo 1914, n. 184 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le medaglie e le attestazioni «ai benemeriti della salute pubblica» istituite con i Nostri decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, saranno da Noi conferite sulla proposta del ministro dell'interno, sentito il parere di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare".

AGGIORNAMENTO (5)


Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le medaglie e l'attestazione di "benemerenza", istituite con i regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872 e 25 febbraio 1886, n. 3706, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare".