Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. (26G00072)
Art. 20
Art. 20.
Composizione delle controversie
1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o piu' Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato opportuno.
2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonche' in ogni momento successivo, puo' dichiarare per iscritto al Depositario di riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo stesso obbligo:
a) se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;
b) in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.
Composizione delle controversie
1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o piu' Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato opportuno.
2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonche' in ogni momento successivo, puo' dichiarare per iscritto al Depositario di riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo stesso obbligo:
a) se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;
b) in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.