Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. (26G00072)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Protocollo stesso.
Art. 3.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Traduzione
Art. 1
Traduzione*
* Traduzione non ufficiale del testo in lingua inglese MP.WAT/2000/1 EUR/ICP/EHCO 020205/8Fin
Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
Fatto a Londra il 17 giugno 1999
Le Parti al presente Protocollo,
considerando che l'acqua e' un elemento essenziale per la vita e che la disponibilita' di risorse idriche in quantita' e qualita' sufficienti a rispondere al fabbisogno umano di base e' il presupposto per migliorare la salute e garantire lo sviluppo sostenibile;
riconoscendo i benefici per la salute e il benessere umano che derivano dall'utilizzo di acque salubri e pulite e da un ambiente acquatico equilibrato e pienamente funzionante;
consapevoli che le acque superficiali e sotterranee sono risorse rinnovabili con una limitata capacita' di recupero a seguito di impatti negativi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, derivanti dalle attivita' umane; che il mancato rispetto di tali limitazioni puo' provocare effetti negativi, a breve e a lungo termine, sulla salute e sul benessere di coloro i quali dipendono da tali risorse e dalla loro qualita' e che pertanto e' essenziale una gestione sostenibile del ciclo idrologico per soddisfare il fabbisogno umano e per proteggere l'ambiente;
consapevoli anche delle conseguenze per la salute pubblica derivanti da carenze di acqua nelle quantita' e della qualita' sufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo delle persone, nonche' dei gravi effetti prodotti da tali carenze, in particolare sui gruppi vulnerabili, svantaggiati ed esclusi sotto il profilo sociale;
consapevoli che la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie legate all'utilizzo delle acque sono compiti importanti e urgenti che possono essere adempiuti in maniera soddisfacente solo attraverso una maggiore cooperazione a tutti i livelli e tra tutti i settori, sia all'interno dei singoli paesi sia tra Stati diversi;
consapevoli anche che la sorveglianza delle patologie legate all'utilizzo delle acque e l'istituzione di sistemi di allarme rapido e risposta sono aspetti importanti della prevenzione, del controllo e della riduzione delle suddette patologie;
basandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile (Rio de Janeiro, 1992), in particolare la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile e l'Agenda 21, nonche' sul programma per l'applicazione ulteriore dell'Agenda 21 (New York, 1997) e sulla successiva decisione della Commissione per lo sviluppo sostenibile sulla gestione sostenibile delle acque dolci (New York, 1998);
traendo ispirazione dalle disposizioni applicabili contenute nella Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e sottolineando la necessita' di incentivare la piu' ampia applicazione delle disposizioni in questione e di integrare la Convenzione con altre misure atte ad aumentare la protezione della salute pubblica; facendo riferimento alla Convenzione del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, alla Convenzione del 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sul diritto in materia di uso dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses) e alla Convenzione del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente;
facendo inoltre riferimento ai principi, ai traguardi e alle raccomandazioni pertinenti della Carta europea sull'ambiente e sulla salute del 1989, della dichiarazione di Helsinki del 1994 su ambiente e salute e alle dichiarazioni, raccomandazioni e risoluzioni ministeriali del processo «Ambiente per l'Europa»;
riconoscendo le basi solide e l'importanza di altre iniziative, strumenti e processi europei in campo ambientale, nonche' la preparazione e la realizzazione di piani d'azione nazionali in materia di ambiente e di salute e di piani d'azione nazionali per l'ambiente;
approvando l'impegno gia' profuso dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanita' al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico;
incoraggiate dai molti esempi di risultati positivi conseguiti dagli Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e degli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanita' nella riduzione dell'inquinamento e nel mantenimento o nel ripristino di ambienti acquatici in grado di favorire la salute e il benessere umano,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Scopo
Il presente Protocollo ha lo scopo di promuovere a tutti i livelli opportuni, su scala nazionale e in contesti transfrontalieri e internazionali, la protezione della salute e del benessere umano, sia dei singoli sia della collettivita', in un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli ecosistemi acquatici, e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo delle acque.
* Traduzione non ufficiale del testo in lingua inglese MP.WAT/2000/1 EUR/ICP/EHCO 020205/8Fin
Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
Fatto a Londra il 17 giugno 1999
Le Parti al presente Protocollo,
considerando che l'acqua e' un elemento essenziale per la vita e che la disponibilita' di risorse idriche in quantita' e qualita' sufficienti a rispondere al fabbisogno umano di base e' il presupposto per migliorare la salute e garantire lo sviluppo sostenibile;
riconoscendo i benefici per la salute e il benessere umano che derivano dall'utilizzo di acque salubri e pulite e da un ambiente acquatico equilibrato e pienamente funzionante;
consapevoli che le acque superficiali e sotterranee sono risorse rinnovabili con una limitata capacita' di recupero a seguito di impatti negativi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, derivanti dalle attivita' umane; che il mancato rispetto di tali limitazioni puo' provocare effetti negativi, a breve e a lungo termine, sulla salute e sul benessere di coloro i quali dipendono da tali risorse e dalla loro qualita' e che pertanto e' essenziale una gestione sostenibile del ciclo idrologico per soddisfare il fabbisogno umano e per proteggere l'ambiente;
consapevoli anche delle conseguenze per la salute pubblica derivanti da carenze di acqua nelle quantita' e della qualita' sufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo delle persone, nonche' dei gravi effetti prodotti da tali carenze, in particolare sui gruppi vulnerabili, svantaggiati ed esclusi sotto il profilo sociale;
consapevoli che la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie legate all'utilizzo delle acque sono compiti importanti e urgenti che possono essere adempiuti in maniera soddisfacente solo attraverso una maggiore cooperazione a tutti i livelli e tra tutti i settori, sia all'interno dei singoli paesi sia tra Stati diversi;
consapevoli anche che la sorveglianza delle patologie legate all'utilizzo delle acque e l'istituzione di sistemi di allarme rapido e risposta sono aspetti importanti della prevenzione, del controllo e della riduzione delle suddette patologie;
basandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile (Rio de Janeiro, 1992), in particolare la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile e l'Agenda 21, nonche' sul programma per l'applicazione ulteriore dell'Agenda 21 (New York, 1997) e sulla successiva decisione della Commissione per lo sviluppo sostenibile sulla gestione sostenibile delle acque dolci (New York, 1998);
traendo ispirazione dalle disposizioni applicabili contenute nella Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e sottolineando la necessita' di incentivare la piu' ampia applicazione delle disposizioni in questione e di integrare la Convenzione con altre misure atte ad aumentare la protezione della salute pubblica; facendo riferimento alla Convenzione del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, alla Convenzione del 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sul diritto in materia di uso dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses) e alla Convenzione del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente;
facendo inoltre riferimento ai principi, ai traguardi e alle raccomandazioni pertinenti della Carta europea sull'ambiente e sulla salute del 1989, della dichiarazione di Helsinki del 1994 su ambiente e salute e alle dichiarazioni, raccomandazioni e risoluzioni ministeriali del processo «Ambiente per l'Europa»;
riconoscendo le basi solide e l'importanza di altre iniziative, strumenti e processi europei in campo ambientale, nonche' la preparazione e la realizzazione di piani d'azione nazionali in materia di ambiente e di salute e di piani d'azione nazionali per l'ambiente;
approvando l'impegno gia' profuso dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanita' al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico;
incoraggiate dai molti esempi di risultati positivi conseguiti dagli Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e degli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanita' nella riduzione dell'inquinamento e nel mantenimento o nel ripristino di ambienti acquatici in grado di favorire la salute e il benessere umano,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Scopo
Il presente Protocollo ha lo scopo di promuovere a tutti i livelli opportuni, su scala nazionale e in contesti transfrontalieri e internazionali, la protezione della salute e del benessere umano, sia dei singoli sia della collettivita', in un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli ecosistemi acquatici, e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo delle acque.
Art. 2
Art. 2.
"
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo,
1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo delle acque» designa qualsiasi effetto negativo significativo per la salute umana, quali decesso, disabilita', malattie o disfunzioni causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantita' e qualita';
2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua utilizzata, o che dovrebbe poter essere utilizzata, dalle persone per bere, cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale o per fini analoghi;
3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo;
4. l'espressione «acque confinate» designa i corpi idrici artificiali separati dalle acque dolci di superficie o dalle acque costiere, all'interno o all'esterno di un edificio;
5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o piu' Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare l'estuario, il limite di queste acque e' una linea retta tracciata attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa marea sulle rive;
6. l'espressione «effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico» designa tutti gli effetti collaterali significativi per la salute umana, quali decesso, disabilita', malattia o disfunzioni, che si manifestano in una zona nella giurisdizione di una delle Parti e che sono causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantita' e qualita' in una zona che rientra nella giurisdizione di un'altra Parte contraente, a prescindere dal fatto che tali effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero;
7. l'espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque transfrontaliere, causato da un'attivita' umana la cui origine fisica e' situata interamente o in parte in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte contraente della Convenzione, produce sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte contraente della Convenzione. Questo effetto sull'ambiente puo' assumere varie forme: rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo, per la flora, la fauna, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, il clima, il paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure interazioni di alcuni di questi fattori; puo' trattarsi anche di un pericolo per il patrimonio culturale o alle condizioni socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori;
8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo di escrementi umani o di acque reflue di origine domestica, effettuati attraverso sistemi di collettamento o impianti che servono un singolo nucleo domestico o una singola impresa;
9. l'espressione «sistema di collettamento» designa:
a) un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari nuclei domestici o imprese, e/o
b) un sistema di raccolta e di depurazione che serve una serie di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo delle acque reflue industriali,
che sia fornito da un ente del settore pubblico, da un'impresa privata o da una partnership dei due settori;
10. l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'utilizzo delle acque all'interno di una zona di territorio o di una falda acquifera sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati;
11. il termine «il pubblico» designa una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
12. l'espressione «autorita' pubblica» designa:
a) l'esecutivo a livello nazionale, regionale o ad altro livello,
b) le persone fisiche o giuridiche svolgenti funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi compresi doveri, attivita' o servizi specifici nel settore dell'ambiente, della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e della fornitura idriche,
c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b),
d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale menzionata all'articolo 21 che sia Parte contraente al presente Protocollo.
La presente definizione non include enti o istituzioni che agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative;
13. il termine «locale» designa tutti i livelli applicabili dell'unita' territoriale al di sotto dello Stato;
14. il termine «Convenzione» designa la Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992;
15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa l'organo istituito dalle Parti alla Convenzione ai sensi dell'articolo 17 della stessa;
16. il termine «Parte» designa, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo medesimo entra in vigore;
17. l'espressione «riunione delle Parti» designa l'organismo istituito dalle Parti ai sensi dell'articolo 16.
"
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo,
1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo delle acque» designa qualsiasi effetto negativo significativo per la salute umana, quali decesso, disabilita', malattie o disfunzioni causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantita' e qualita';
2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua utilizzata, o che dovrebbe poter essere utilizzata, dalle persone per bere, cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale o per fini analoghi;
3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo;
4. l'espressione «acque confinate» designa i corpi idrici artificiali separati dalle acque dolci di superficie o dalle acque costiere, all'interno o all'esterno di un edificio;
5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o piu' Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare l'estuario, il limite di queste acque e' una linea retta tracciata attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa marea sulle rive;
6. l'espressione «effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico» designa tutti gli effetti collaterali significativi per la salute umana, quali decesso, disabilita', malattia o disfunzioni, che si manifestano in una zona nella giurisdizione di una delle Parti e che sono causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantita' e qualita' in una zona che rientra nella giurisdizione di un'altra Parte contraente, a prescindere dal fatto che tali effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero;
7. l'espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque transfrontaliere, causato da un'attivita' umana la cui origine fisica e' situata interamente o in parte in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte contraente della Convenzione, produce sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte contraente della Convenzione. Questo effetto sull'ambiente puo' assumere varie forme: rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo, per la flora, la fauna, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, il clima, il paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure interazioni di alcuni di questi fattori; puo' trattarsi anche di un pericolo per il patrimonio culturale o alle condizioni socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori;
8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo di escrementi umani o di acque reflue di origine domestica, effettuati attraverso sistemi di collettamento o impianti che servono un singolo nucleo domestico o una singola impresa;
9. l'espressione «sistema di collettamento» designa:
a) un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari nuclei domestici o imprese, e/o
b) un sistema di raccolta e di depurazione che serve una serie di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo delle acque reflue industriali,
che sia fornito da un ente del settore pubblico, da un'impresa privata o da una partnership dei due settori;
10. l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'utilizzo delle acque all'interno di una zona di territorio o di una falda acquifera sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati;
11. il termine «il pubblico» designa una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
12. l'espressione «autorita' pubblica» designa:
a) l'esecutivo a livello nazionale, regionale o ad altro livello,
b) le persone fisiche o giuridiche svolgenti funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi compresi doveri, attivita' o servizi specifici nel settore dell'ambiente, della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e della fornitura idriche,
c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b),
d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale menzionata all'articolo 21 che sia Parte contraente al presente Protocollo.
La presente definizione non include enti o istituzioni che agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative;
13. il termine «locale» designa tutti i livelli applicabili dell'unita' territoriale al di sotto dello Stato;
14. il termine «Convenzione» designa la Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992;
15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa l'organo istituito dalle Parti alla Convenzione ai sensi dell'articolo 17 della stessa;
16. il termine «Parte» designa, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo medesimo entra in vigore;
17. l'espressione «riunione delle Parti» designa l'organismo istituito dalle Parti ai sensi dell'articolo 16.
Art. 3
Art. 3.
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:
a) alle acque superficiali;
b) alle acque sotterranee;
c) agli estuari;
d) alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi;
e) alle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
f) alle acque durante il processo di estrazione, trasporto, trattamento o fornitura;
g) alle acque reflue durante tutto il processo di raccolta, trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo.
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:
a) alle acque superficiali;
b) alle acque sotterranee;
c) agli estuari;
d) alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi;
e) alle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
f) alle acque durante il processo di estrazione, trasporto, trattamento o fornitura;
g) alle acque reflue durante tutto il processo di raccolta, trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo.
Art. 4
Art. 4.
Disposizioni generali
1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse all'acqua nell'ambito di sistemi integrati di gestione idrica intesi a garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, una qualita' delle acque ambientali che non salute umana e la protezione degli ecosistemi acquatici.
2. In particolare le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per garantire:
a) forniture adeguate di acqua potabile salubre, in cui non si rilevi la presenza di microrganismi, parassiti e sostanze che, per numero e concentrazione, costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana. Tali provvedimenti includono la protezione delle risorse idriche utilizzate come sorgenti di acqua potabile, il trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
b) un'adeguata raccolta e depurazione di livello tale da proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
c) l'effettiva protezione delle risorse idriche utilizzate come fonti di acqua potabile, e dei rispettivi ecosistemi acquatici, contro l'inquinamento provocato da altre fonti, ivi inclusa l'agricoltura, l'industria e scarichi ed emissioni di sostanze pericolose di altro genere. I suddetti provvedimenti intendono ridurre in maniera efficace ed eliminare gli scarichi e le emissioni di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per gli ecosistemi acquatici;
d) sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana contro patologie connesse con l'utilizzo idrico che derivino dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o l'allevamento o la pesca dei molluschi, dall'utilizzo di acque reflue a scopi irrigui o di fanghi di depurazione per l'agricoltura o l'acquicoltura;
e) sistemi efficaci per monitorare situazioni che potrebbero degenerare in epidemie o in casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per far fronte a tali epidemie o casi e ai rischi che essi comportano.
3. Con le espressioni «acqua potabile» e «raccolta e depurazione» utilizzate nel prosieguo del presente Protocollo si intendono l'acqua potabile e i sistemi di raccolta e depurazione che rispettano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le Parti basano tutte le misure suddette sulla valutazione di ciascuna misura proposta alla luce di tutte le implicazioni che ciascuna di esse comporta, compresi i benefici, gli svantaggi e i costi per:
a) la salute umana;
b) le risorse idriche;
c) lo sviluppo sostenibile;
Tale valutazione tiene conto dei diversi nuovi impatti che ciascuna misura proposta comporta per i vari comparti ambientali.
5. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per creare un contesto giuridico, amministrativo ed economico stabile che consenta ai settori pubblico, privato e del volontariato di apportare il proprio contributo per migliorare la gestione idrica al fine di prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
6. Le Parti chiedono alle autorita' pubbliche che valutano la possibilita' di intraprendere azioni che possano avere un impatto significativo sull'ambiente di qualsiasi tipo di acque rientranti nel campo di applicazione del presente Protocollo, o che approvano l'adozione di azioni analoghe da parte di altri, di tenere in debita considerazione l'impatto potenziale delle suddette azioni sulla salute pubblica.
7. Laddove una Parte sia firmataria della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, le autorita' pubbliche della Parte in questione, che devono conformarsi alle disposizioni di quest'ultima in relazione ad un'azione proposta, devono rispettare le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo rispetto alla medesima azione.
8. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti delle Parti di mantenere in vigore, adottare o realizzare misure piu' rigorose di quelle stabilite nel presente Protocollo.
9. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti del Protocollo medesimo derivanti dalla Convenzione o da qualsiasi altro accordo internazionale in vigore, ad esclusione dei casi in cui le disposizioni del Protocollo siano piu' rigorose delle corrispondenti disposizioni della Convenzione o di altri accordi internazionali in vigore.
Disposizioni generali
1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse all'acqua nell'ambito di sistemi integrati di gestione idrica intesi a garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, una qualita' delle acque ambientali che non salute umana e la protezione degli ecosistemi acquatici.
2. In particolare le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per garantire:
a) forniture adeguate di acqua potabile salubre, in cui non si rilevi la presenza di microrganismi, parassiti e sostanze che, per numero e concentrazione, costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana. Tali provvedimenti includono la protezione delle risorse idriche utilizzate come sorgenti di acqua potabile, il trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
b) un'adeguata raccolta e depurazione di livello tale da proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento;
c) l'effettiva protezione delle risorse idriche utilizzate come fonti di acqua potabile, e dei rispettivi ecosistemi acquatici, contro l'inquinamento provocato da altre fonti, ivi inclusa l'agricoltura, l'industria e scarichi ed emissioni di sostanze pericolose di altro genere. I suddetti provvedimenti intendono ridurre in maniera efficace ed eliminare gli scarichi e le emissioni di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per gli ecosistemi acquatici;
d) sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana contro patologie connesse con l'utilizzo idrico che derivino dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o l'allevamento o la pesca dei molluschi, dall'utilizzo di acque reflue a scopi irrigui o di fanghi di depurazione per l'agricoltura o l'acquicoltura;
e) sistemi efficaci per monitorare situazioni che potrebbero degenerare in epidemie o in casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per far fronte a tali epidemie o casi e ai rischi che essi comportano.
3. Con le espressioni «acqua potabile» e «raccolta e depurazione» utilizzate nel prosieguo del presente Protocollo si intendono l'acqua potabile e i sistemi di raccolta e depurazione che rispettano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le Parti basano tutte le misure suddette sulla valutazione di ciascuna misura proposta alla luce di tutte le implicazioni che ciascuna di esse comporta, compresi i benefici, gli svantaggi e i costi per:
a) la salute umana;
b) le risorse idriche;
c) lo sviluppo sostenibile;
Tale valutazione tiene conto dei diversi nuovi impatti che ciascuna misura proposta comporta per i vari comparti ambientali.
5. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per creare un contesto giuridico, amministrativo ed economico stabile che consenta ai settori pubblico, privato e del volontariato di apportare il proprio contributo per migliorare la gestione idrica al fine di prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
6. Le Parti chiedono alle autorita' pubbliche che valutano la possibilita' di intraprendere azioni che possano avere un impatto significativo sull'ambiente di qualsiasi tipo di acque rientranti nel campo di applicazione del presente Protocollo, o che approvano l'adozione di azioni analoghe da parte di altri, di tenere in debita considerazione l'impatto potenziale delle suddette azioni sulla salute pubblica.
7. Laddove una Parte sia firmataria della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, le autorita' pubbliche della Parte in questione, che devono conformarsi alle disposizioni di quest'ultima in relazione ad un'azione proposta, devono rispettare le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo rispetto alla medesima azione.
8. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti delle Parti di mantenere in vigore, adottare o realizzare misure piu' rigorose di quelle stabilite nel presente Protocollo.
9. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti del Protocollo medesimo derivanti dalla Convenzione o da qualsiasi altro accordo internazionale in vigore, ad esclusione dei casi in cui le disposizioni del Protocollo siano piu' rigorose delle corrispondenti disposizioni della Convenzione o di altri accordi internazionali in vigore.
Art. 5
Art. 5.
Principi e strategie
Quando adottano le misure di attuazione del presente Protocollo, le Parti si ispirano, in particolare, ai seguenti principi e alle seguenti strategie:
a) il principio di precauzione, in virtu' del quale esse non rinviano l'applicazione di provvedimenti destinati a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, adducendo come motivo il fatto che la ricerca scientifica non ha definitivamente dimostrato l'esistenza di un nesso di causalita' tra il fattore cui tali provvedimenti sono destinati, da un lato, e il potenziale contributo del fattore in questione alla prevalenza di patologie connesse con l'utilizzo delle acque e/o a eventuali impatti transfrontalieri, dall'altro;
b) il principio «chi inquina paga», in virtu' del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore;
c) gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo; essi hanno inoltre la responsabilita' di garantire che le attivita' che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale;
d) le risorse idriche sono gestite in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza compromettere le possibilita', per le generazioni future, di soddisfare i propri;
e) occorre adottare provvedimenti preventivi per evitare epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per proteggere le risorse idriche impiegate come fonti di acqua potabile, in quanto tali provvedimenti affrontano il danno in maniera piu' efficace e possono essere piu' efficaci sotto il profilo dei costi rispetto ai provvedimenti correttivi;
f) l'azione di gestione delle risorse idriche deve essere adottata al livello amministrativo piu' di dettaglio possibile;
g) l'acqua ha un valore sociale, un valore economico e un valore ambientale e deve pertanto essere gestita in modo tale da conseguire la combinazione piu' accettabile e sostenibile di tali valori;
h) occorre incentivare l'uso efficiente dell'acqua attraverso strumenti economici e un'opera di sensibilizzazione;
i) l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute sono necessari, inter alia, per incrementare la qualita' e migliorare l'attuazione delle decisioni adottate, per sensibilizzare il pubblico a tali temi, per offrire al pubblico la possibilita' di esprimere i propri timori e per consentire alle autorita' pubbliche di tenere tali timori nella dovuta considerazione. L'accesso e la partecipazione devono essere integrati da un accesso adeguato al controllo giurisdizionale e amministrativo delle decisioni applicabili;
j) le risorse idriche devono essere gestite, nei limiti del possibile, in maniera integrata sulla base dei bacini idrografici, con il fine di stabilire un legame tra sviluppo socioeconomico e protezione degli ecosistemi naturali e di mettere in relazione la gestione delle risorse idriche alle misure normative riguardanti altri comparti ambientali. Un simile approccio integrato dovrebbe applicarsi all'intero bacino idrografico, sia esso transnazionale o meno, comprese le acque costiere associate, la falda acquifera sotterranea o la parte pertinente di tale bacino idrografico o falda acquifera;
k) particolare attenzione merita la protezione delle persone particolarmente vulnerabili a patologie connesse con l'utilizzo delle risorse idriche;
l) occorre garantire un accesso alle acque, a parita' di condizioni e sufficiente in termini quantitativi e qualitativi, a tutti i membri della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale;
m) a fronte dei diritti di utilizzo delle acque prescritti dal diritto pubblico e privato, le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni del settore pubblico o privato devono contribuire alla tutela dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche;
n) nell'attuazione del presente Protocollo e' necessario tenere in dovuta considerazione i problemi, le esigenze e le conoscenze locali.
Principi e strategie
Quando adottano le misure di attuazione del presente Protocollo, le Parti si ispirano, in particolare, ai seguenti principi e alle seguenti strategie:
a) il principio di precauzione, in virtu' del quale esse non rinviano l'applicazione di provvedimenti destinati a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, adducendo come motivo il fatto che la ricerca scientifica non ha definitivamente dimostrato l'esistenza di un nesso di causalita' tra il fattore cui tali provvedimenti sono destinati, da un lato, e il potenziale contributo del fattore in questione alla prevalenza di patologie connesse con l'utilizzo delle acque e/o a eventuali impatti transfrontalieri, dall'altro;
b) il principio «chi inquina paga», in virtu' del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore;
c) gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo; essi hanno inoltre la responsabilita' di garantire che le attivita' che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale;
d) le risorse idriche sono gestite in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza compromettere le possibilita', per le generazioni future, di soddisfare i propri;
e) occorre adottare provvedimenti preventivi per evitare epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per proteggere le risorse idriche impiegate come fonti di acqua potabile, in quanto tali provvedimenti affrontano il danno in maniera piu' efficace e possono essere piu' efficaci sotto il profilo dei costi rispetto ai provvedimenti correttivi;
f) l'azione di gestione delle risorse idriche deve essere adottata al livello amministrativo piu' di dettaglio possibile;
g) l'acqua ha un valore sociale, un valore economico e un valore ambientale e deve pertanto essere gestita in modo tale da conseguire la combinazione piu' accettabile e sostenibile di tali valori;
h) occorre incentivare l'uso efficiente dell'acqua attraverso strumenti economici e un'opera di sensibilizzazione;
i) l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute sono necessari, inter alia, per incrementare la qualita' e migliorare l'attuazione delle decisioni adottate, per sensibilizzare il pubblico a tali temi, per offrire al pubblico la possibilita' di esprimere i propri timori e per consentire alle autorita' pubbliche di tenere tali timori nella dovuta considerazione. L'accesso e la partecipazione devono essere integrati da un accesso adeguato al controllo giurisdizionale e amministrativo delle decisioni applicabili;
j) le risorse idriche devono essere gestite, nei limiti del possibile, in maniera integrata sulla base dei bacini idrografici, con il fine di stabilire un legame tra sviluppo socioeconomico e protezione degli ecosistemi naturali e di mettere in relazione la gestione delle risorse idriche alle misure normative riguardanti altri comparti ambientali. Un simile approccio integrato dovrebbe applicarsi all'intero bacino idrografico, sia esso transnazionale o meno, comprese le acque costiere associate, la falda acquifera sotterranea o la parte pertinente di tale bacino idrografico o falda acquifera;
k) particolare attenzione merita la protezione delle persone particolarmente vulnerabili a patologie connesse con l'utilizzo delle risorse idriche;
l) occorre garantire un accesso alle acque, a parita' di condizioni e sufficiente in termini quantitativi e qualitativi, a tutti i membri della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale;
m) a fronte dei diritti di utilizzo delle acque prescritti dal diritto pubblico e privato, le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni del settore pubblico o privato devono contribuire alla tutela dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche;
n) nell'attuazione del presente Protocollo e' necessario tenere in dovuta considerazione i problemi, le esigenze e le conoscenze locali.
Art. 6
Art. 6.
Obiettivi e date di realizzazione
1. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nel presente Protocollo, le Parti perseguono le finalita' espresse di seguito:
a) accesso all'acqua potabile per tutti;
b) fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti;
da realizzarsi in un contesto di sistemi integrati di gestione idrica che mirano ad un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, ad una qualita' delle acque nell'ambiente che non pregiudichi la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.
2. A tal fine ognuna delle Parti istituisce e pubblica obiettivi su scala nazionale o locale relativamente alle norme e ai livelli di prestazione da conseguire o da mantenere, per garantire un livello elevato di protezione contro le patologie connesse con l'utilizzo delle acque. Gli obiettivi in questione vengono riesaminati a scadenze periodiche. In questo contesto le Parti adottano tutte le opportune disposizioni pratiche o di altro genere per garantire la partecipazione del pubblico, in un quadro equo e trasparente, e garantiscono che si tengano in debito conto i risultati della partecipazione pubblica. Ad eccezione delle circostanze nazionali o locali che li rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, gli obiettivi riguardano, inter alia, i seguenti elementi:
a) qualita' dell'acqua potabile fornita, alla luce delle linee guida sulla qualita' dell'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale della sanita';
b) riduzione della scala di epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico;
c) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la fornitura di acqua potabile o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata la fornitura di acqua potabile;
d) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la raccolta e di depurazione o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata tale raccolta e depurazione;
e) livelli di prestazione che tali sistemi di collettamento per la fornitura idrica o di raccolta e depurazione, o sistemi di tipo diverso, devono conseguire;
f) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle forniture idriche e dei servizi di raccolta e depurazione, compresa la protezione delle acque impiegate come sorgenti di acqua potabile;
g) presenza di scarichi di:
i. acque reflue non trattate,
ii. tracimazioni di acque meteoriche non trattate, provenienti da sistemi di raccolta delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
h) qualita' degli scarichi di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
i) smaltimento o riutilizzo dei fanghi di depurazione provenienti da sistemi di collettamento per la raccolta e depurazione o da altri impianti di raccolta e depurazione, e qualita' delle acque reflue impiegate a fini irrigui, alla luce delle linee guida per l'utilizzo sicuro di acque reflue e residui in agricoltura ed acquicoltura dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;
j) qualita' delle acque utilizzate come fonti di acqua potabile, come acque di balneazione o destinate all'acquicoltura o alla produzione o alla pesca di molluschi;
k) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
l) individuazione e disinquinamento di siti particolarmente contaminati che influiscono o che possono influire negativamente sulle risorse idriche di cui al presente Protocollo, minacciando di provocare patologie connesse con l'utilizzo idrico;
m) efficacia dei sistemi destinati alla gestione, allo sviluppo, alla protezione e all'utilizzo delle risorse idriche, compresa l'applicazione di buone prassi riconosciute per la riduzione dell'inquinamento provocato da fonti di ogni genere;
n) frequenza di pubblicazione delle informazioni relative alla qualita' dell'acqua potabile fornita e di altre acque, rilevanti ai fini dei traguardi fissati nel presente paragrafo nell'intervallo di tempo intercorrente tra la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2.
3. Due anni dopo essere diventata Parte del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e pubblica gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le date per il relativo conseguimento.
4. Qualora il conseguimento di un obiettivo comporti una lunga procedura di attuazione, vengono definiti obiettivi intermedi o graduali.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte:
a) istituisce disposizioni a livello nazionale o locale per il coordinamento tra le autorita' competenti al suo interno;
b) elabora piani di gestione idrica in contesti transfrontalieri, nazionali o locali, possibilmente sulla base dei bacini idrografici o delle falde acquifere sotterranee. A tal fine ciascuna Parte adotta opportune disposizioni pratiche e/o altre disposizioni per garantire la partecipazione del pubblico in un contesto equo e trasparente, e garantisce che i risultati di tale partecipazione siano tenuti nella dovuta considerazione. I suddetti piani possono essere inseriti in altri piani, programmi o documenti attinenti preparati per altre finalita', a condizione che questi consentano al pubblico di comprendere chiaramente le proposte intese a conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo e le rispettive date di attuazione;
c) istituisce e mantiene in vigore un quadro giuridico ed istituzionale per il controllo e l'esecuzione delle norme di qualita' applicabili alle acque potabili;
d) istituisce e mantiene in vigore accordi, compresi, ove opportuno, eventuali accordi giuridici e istituzionali, per il controllo, la promozione del conseguimento ed eventualmente l'esecuzione di altre norme e livelli di prestazione per i quali vengono definiti gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Obiettivi e date di realizzazione
1. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nel presente Protocollo, le Parti perseguono le finalita' espresse di seguito:
a) accesso all'acqua potabile per tutti;
b) fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti;
da realizzarsi in un contesto di sistemi integrati di gestione idrica che mirano ad un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, ad una qualita' delle acque nell'ambiente che non pregiudichi la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.
2. A tal fine ognuna delle Parti istituisce e pubblica obiettivi su scala nazionale o locale relativamente alle norme e ai livelli di prestazione da conseguire o da mantenere, per garantire un livello elevato di protezione contro le patologie connesse con l'utilizzo delle acque. Gli obiettivi in questione vengono riesaminati a scadenze periodiche. In questo contesto le Parti adottano tutte le opportune disposizioni pratiche o di altro genere per garantire la partecipazione del pubblico, in un quadro equo e trasparente, e garantiscono che si tengano in debito conto i risultati della partecipazione pubblica. Ad eccezione delle circostanze nazionali o locali che li rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, gli obiettivi riguardano, inter alia, i seguenti elementi:
a) qualita' dell'acqua potabile fornita, alla luce delle linee guida sulla qualita' dell'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale della sanita';
b) riduzione della scala di epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico;
c) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la fornitura di acqua potabile o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata la fornitura di acqua potabile;
d) area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per la raccolta e di depurazione o relativamente alle quali deve essere altrimenti migliorata tale raccolta e depurazione;
e) livelli di prestazione che tali sistemi di collettamento per la fornitura idrica o di raccolta e depurazione, o sistemi di tipo diverso, devono conseguire;
f) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle forniture idriche e dei servizi di raccolta e depurazione, compresa la protezione delle acque impiegate come sorgenti di acqua potabile;
g) presenza di scarichi di:
i. acque reflue non trattate,
ii. tracimazioni di acque meteoriche non trattate, provenienti da sistemi di raccolta delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
h) qualita' degli scarichi di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
i) smaltimento o riutilizzo dei fanghi di depurazione provenienti da sistemi di collettamento per la raccolta e depurazione o da altri impianti di raccolta e depurazione, e qualita' delle acque reflue impiegate a fini irrigui, alla luce delle linee guida per l'utilizzo sicuro di acque reflue e residui in agricoltura ed acquicoltura dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;
j) qualita' delle acque utilizzate come fonti di acqua potabile, come acque di balneazione o destinate all'acquicoltura o alla produzione o alla pesca di molluschi;
k) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
l) individuazione e disinquinamento di siti particolarmente contaminati che influiscono o che possono influire negativamente sulle risorse idriche di cui al presente Protocollo, minacciando di provocare patologie connesse con l'utilizzo idrico;
m) efficacia dei sistemi destinati alla gestione, allo sviluppo, alla protezione e all'utilizzo delle risorse idriche, compresa l'applicazione di buone prassi riconosciute per la riduzione dell'inquinamento provocato da fonti di ogni genere;
n) frequenza di pubblicazione delle informazioni relative alla qualita' dell'acqua potabile fornita e di altre acque, rilevanti ai fini dei traguardi fissati nel presente paragrafo nell'intervallo di tempo intercorrente tra la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2.
3. Due anni dopo essere diventata Parte del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e pubblica gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le date per il relativo conseguimento.
4. Qualora il conseguimento di un obiettivo comporti una lunga procedura di attuazione, vengono definiti obiettivi intermedi o graduali.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte:
a) istituisce disposizioni a livello nazionale o locale per il coordinamento tra le autorita' competenti al suo interno;
b) elabora piani di gestione idrica in contesti transfrontalieri, nazionali o locali, possibilmente sulla base dei bacini idrografici o delle falde acquifere sotterranee. A tal fine ciascuna Parte adotta opportune disposizioni pratiche e/o altre disposizioni per garantire la partecipazione del pubblico in un contesto equo e trasparente, e garantisce che i risultati di tale partecipazione siano tenuti nella dovuta considerazione. I suddetti piani possono essere inseriti in altri piani, programmi o documenti attinenti preparati per altre finalita', a condizione che questi consentano al pubblico di comprendere chiaramente le proposte intese a conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo e le rispettive date di attuazione;
c) istituisce e mantiene in vigore un quadro giuridico ed istituzionale per il controllo e l'esecuzione delle norme di qualita' applicabili alle acque potabili;
d) istituisce e mantiene in vigore accordi, compresi, ove opportuno, eventuali accordi giuridici e istituzionali, per il controllo, la promozione del conseguimento ed eventualmente l'esecuzione di altre norme e livelli di prestazione per i quali vengono definiti gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 7
Art. 7.
Esame e valutazione dei progressi
1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti:
a) i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
b) gli indicatori stabiliti per dimostrare in che misura i suddetti progressi abbiano contribuito a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze periodiche, i risultati del suddetto esercizio di raccolta e valutazione dei dati. La frequenza della pubblicazione e' stabilita dalla riunione delle Parti.
3. Ciascuna Parte provvede affinche' i risultati del campionamento delle acque e degli effluenti eseguito ai fini della raccolta dei dati siano comunicati al pubblico.
4. Sulla base dei dati cosi' raccolti e valutati ciascuna Parte riesamina periodicamente i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e pubblica una valutazione dei progressi in questione. La frequenza di tale riesame e' fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilita' di realizzare i riesami di cui all'articolo 6 paragrafo 2 a scadenze piu' ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo comprendono un riesame degli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di perfezionarli alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche.
5. Ciascuna Parte invia al segretariato dell'articolo 17 una relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre Parti.
Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono che le Parti possano utilizzare a tal fine relazioni contenenti informazioni pertinenti elaborate per altre sedi internazionali.
6. La riunione delle Parti valuta i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle suddette relazioni sintetiche.
Esame e valutazione dei progressi
1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti:
a) i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
b) gli indicatori stabiliti per dimostrare in che misura i suddetti progressi abbiano contribuito a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze periodiche, i risultati del suddetto esercizio di raccolta e valutazione dei dati. La frequenza della pubblicazione e' stabilita dalla riunione delle Parti.
3. Ciascuna Parte provvede affinche' i risultati del campionamento delle acque e degli effluenti eseguito ai fini della raccolta dei dati siano comunicati al pubblico.
4. Sulla base dei dati cosi' raccolti e valutati ciascuna Parte riesamina periodicamente i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e pubblica una valutazione dei progressi in questione. La frequenza di tale riesame e' fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilita' di realizzare i riesami di cui all'articolo 6 paragrafo 2 a scadenze piu' ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo comprendono un riesame degli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di perfezionarli alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche.
5. Ciascuna Parte invia al segretariato dell'articolo 17 una relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre Parti.
Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono che le Parti possano utilizzare a tal fine relazioni contenenti informazioni pertinenti elaborate per altre sedi internazionali.
6. La riunione delle Parti valuta i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle suddette relazioni sintetiche.
Art. 8
Art. 8.
Sistemi di risposta
1. Ciascuna Parte garantisce, secondo le modalita' piu' opportune, che:
a) vengano istituiti, mantenuti in vigore o perfezionati sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale al fine di:
i. individuare epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi di tale natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico o fenomeni meteorologici estremi,
ii. notificare, in maniera chiara e tempestiva, alle autorita' pubbliche competenti le suddette epidemie, incidenti o rischi,
iii. in caso di un eventuale e imminente rischio per la salute pubblica dovuto a una patologia connessa con l'utilizzo idrico, divulgare al pubblico potenzialmente interessato tutte le informazioni a disposizione delle autorita' pubbliche che potrebbero consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o di limitarne le conseguenze,
iv. fornire raccomandazioni alle autorita' pubbliche competenti ed eventualmente al pubblico sulle misure preventive o correttive;
b) vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani globali di emergenza a livello nazionale e locale per intervenire nei suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi;
c) le autorita' pubbliche competenti dispongano della necessaria capacita' per far fronte ai suddetti casi di epidemie, incidenti o rischi secondo quanto disposto nei piani di emergenza previsti.
2. I sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta in caso di patologie connesse con l'utilizzo idrico possono essere combinati con quelli messi in atto per altre materie.
3. Entro tre anni dal momento in cui diventa Parte del Protocollo, ciascuna Parte deve aver istituito i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.
Sistemi di risposta
1. Ciascuna Parte garantisce, secondo le modalita' piu' opportune, che:
a) vengano istituiti, mantenuti in vigore o perfezionati sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale al fine di:
i. individuare epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi di tale natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico o fenomeni meteorologici estremi,
ii. notificare, in maniera chiara e tempestiva, alle autorita' pubbliche competenti le suddette epidemie, incidenti o rischi,
iii. in caso di un eventuale e imminente rischio per la salute pubblica dovuto a una patologia connessa con l'utilizzo idrico, divulgare al pubblico potenzialmente interessato tutte le informazioni a disposizione delle autorita' pubbliche che potrebbero consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o di limitarne le conseguenze,
iv. fornire raccomandazioni alle autorita' pubbliche competenti ed eventualmente al pubblico sulle misure preventive o correttive;
b) vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani globali di emergenza a livello nazionale e locale per intervenire nei suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi;
c) le autorita' pubbliche competenti dispongano della necessaria capacita' per far fronte ai suddetti casi di epidemie, incidenti o rischi secondo quanto disposto nei piani di emergenza previsti.
2. I sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta in caso di patologie connesse con l'utilizzo idrico possono essere combinati con quelli messi in atto per altre materie.
3. Entro tre anni dal momento in cui diventa Parte del Protocollo, ciascuna Parte deve aver istituito i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 9
Art. 9.
Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo e informazione
1. Le Parti adottano provvedimenti per sensibilizzare maggiormente il pubblico in generale per quanto riguarda:
d) i diritti e gli obblighi in materia di acque sanciti dal diritto pubblico e privato delle persone fisiche e giuridiche e delle istituzioni del settore pubblico o privato, nonche' gli obblighi morali di contribuire alla protezione dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche.
2. Le Parti promuovono:
a) la comprensione degli aspetti di sanita' pubblica che caratterizzano le attivita' che svolgono da parte dei responsabili della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione;
b) la comprensione dei principi di base della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione da parte dei responsabili della sanita' pubblica.
3. Le Parti incentivano l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico necessario alla gestione delle risorse idriche e per l'esercizio dei sistemi di fornitura idrica e di raccolta e depurazione e promuovono l'aggiornamento e il perfezionamento delle conoscenze e delle specializzazioni di tale personale. Le attivita' di istruzione e di formazione comprendono gli aspetti pertinenti riguardanti la salute pubblica.
4. Le Parti promuovono:
a) le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
b) lo sviluppo di sistemi d'informazione integrati per il trattamento delle informazioni sulle tendenze a lungo termine, sulle preoccupazioni attuali e sui problemi del passato, nonche' sulle soluzioni a tali problemi nel settore riguardante le acque e la salute, unitamente alla comunicazione di tali informazioni alle autorita' competenti.
Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo e informazione
1. Le Parti adottano provvedimenti per sensibilizzare maggiormente il pubblico in generale per quanto riguarda:
d) i diritti e gli obblighi in materia di acque sanciti dal diritto pubblico e privato delle persone fisiche e giuridiche e delle istituzioni del settore pubblico o privato, nonche' gli obblighi morali di contribuire alla protezione dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche.
2. Le Parti promuovono:
a) la comprensione degli aspetti di sanita' pubblica che caratterizzano le attivita' che svolgono da parte dei responsabili della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione;
b) la comprensione dei principi di base della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione da parte dei responsabili della sanita' pubblica.
3. Le Parti incentivano l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico necessario alla gestione delle risorse idriche e per l'esercizio dei sistemi di fornitura idrica e di raccolta e depurazione e promuovono l'aggiornamento e il perfezionamento delle conoscenze e delle specializzazioni di tale personale. Le attivita' di istruzione e di formazione comprendono gli aspetti pertinenti riguardanti la salute pubblica.
4. Le Parti promuovono:
a) le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
b) lo sviluppo di sistemi d'informazione integrati per il trattamento delle informazioni sulle tendenze a lungo termine, sulle preoccupazioni attuali e sui problemi del passato, nonche' sulle soluzioni a tali problemi nel settore riguardante le acque e la salute, unitamente alla comunicazione di tali informazioni alle autorita' competenti.
Art. 10
Art. 10.
Informazioni al pubblico
1. A complemento dell'obbligo imposto alle Parti dal presente Protocollo in merito alla pubblicazione di informazioni o documenti specifici, ciascuna Parte si adopera, nell'ambito della propria legislazione, a mettere a disposizione del pubblico le informazioni detenute dalle autorita' e ragionevolmente necessarie per informare il pubblico in merito a quanto segue:
a) definizione di obiettivi e di date per la loro attuazione e sviluppo di piani di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6;
b) istituzione, perfezionamento o mantenimento in vigore dei sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e dei piani di emergenza contemplati dall'articolo 8;
c) sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca, sviluppo e informazione del pubblico ai sensi dell'articolo 9.
2. Ciascuna Parte garantisce che, a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni relative all'attuazione del presente Protocollo, le pubbliche autorita' forniscano le informazioni in questione entro un termine ragionevole, nell'ambito della legislazione nazionale.
3. Le Parti garantiscono che le informazioni menzionate all'articolo 7 paragrafo 4 e al presente articolo, paragrafo 1, vengano messe gratuitamente a disposizione del pubblico per consultazione in qualsiasi momento e forniscono strumenti ragionevoli per ottenere dalle Parti copie delle suddette informazioni ad un costo ragionevole.
4. Ai sensi del presente Protocollo le autorita' pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni qualora:
a) non detengano le informazioni in questione;
b) la richiesta di informazioni sia manifestamente infondata o sia formulata in modo troppo generico;
c) le informazioni riguardino una documentazione in corso di completamento o comunicazioni interne delle autorita' pubbliche, sempre che siffatta deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenuto conto dell'interesse pubblico cui e' preordinata la rivelazione dell'informazione.
5. Ai sensi del presente Protocollo le autorita' pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni al pubblico qualora tale diffusione pregiudichi:
a) la riservatezza dei procedimenti delle autorita' pubbliche, sempre e quando la riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;
b) i rapporti internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
c) il corso della giustizia, il diritto dei singoli ad un processo equo o il potere dell'autorita' pubblica di condurre inchieste penali o disciplinari;
d) la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, sempre e quando sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici. In tale contesto deve tuttavia essere rivelata, ai fini della protezione ambientale, qualsiasi informazione riguardante le emissioni e gli scarichi;
e) i diritti di proprieta' intellettuale;
f) la riservatezza dei dati e/o file personali riguardanti le persone fisiche, qualora dette persone non abbiano consentito a rivelare le suddette informazioni al pubblico, sempre e quando sia tutelata dal diritto nazionale;
g) gli interessi dei terzi che abbiano fornito l'informazione richiesta pur senza avere l'obbligo di agire in tal senso o essere assoggettabili a siffatto obbligo, salvo che acconsentano alla comunicazione della documentazione;
h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.
Le suddette motivazioni a non divulgare informazioni devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico cui e' preordinata la rivelazione dell'informazione nonche' del fatto che l'informazione stessa attenga o meno alle emissioni e agli scarichi nell'ambiente.
Informazioni al pubblico
1. A complemento dell'obbligo imposto alle Parti dal presente Protocollo in merito alla pubblicazione di informazioni o documenti specifici, ciascuna Parte si adopera, nell'ambito della propria legislazione, a mettere a disposizione del pubblico le informazioni detenute dalle autorita' e ragionevolmente necessarie per informare il pubblico in merito a quanto segue:
a) definizione di obiettivi e di date per la loro attuazione e sviluppo di piani di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6;
b) istituzione, perfezionamento o mantenimento in vigore dei sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e dei piani di emergenza contemplati dall'articolo 8;
c) sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca, sviluppo e informazione del pubblico ai sensi dell'articolo 9.
2. Ciascuna Parte garantisce che, a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni relative all'attuazione del presente Protocollo, le pubbliche autorita' forniscano le informazioni in questione entro un termine ragionevole, nell'ambito della legislazione nazionale.
3. Le Parti garantiscono che le informazioni menzionate all'articolo 7 paragrafo 4 e al presente articolo, paragrafo 1, vengano messe gratuitamente a disposizione del pubblico per consultazione in qualsiasi momento e forniscono strumenti ragionevoli per ottenere dalle Parti copie delle suddette informazioni ad un costo ragionevole.
4. Ai sensi del presente Protocollo le autorita' pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni qualora:
a) non detengano le informazioni in questione;
b) la richiesta di informazioni sia manifestamente infondata o sia formulata in modo troppo generico;
c) le informazioni riguardino una documentazione in corso di completamento o comunicazioni interne delle autorita' pubbliche, sempre che siffatta deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenuto conto dell'interesse pubblico cui e' preordinata la rivelazione dell'informazione.
5. Ai sensi del presente Protocollo le autorita' pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni al pubblico qualora tale diffusione pregiudichi:
a) la riservatezza dei procedimenti delle autorita' pubbliche, sempre e quando la riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;
b) i rapporti internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
c) il corso della giustizia, il diritto dei singoli ad un processo equo o il potere dell'autorita' pubblica di condurre inchieste penali o disciplinari;
d) la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, sempre e quando sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici. In tale contesto deve tuttavia essere rivelata, ai fini della protezione ambientale, qualsiasi informazione riguardante le emissioni e gli scarichi;
e) i diritti di proprieta' intellettuale;
f) la riservatezza dei dati e/o file personali riguardanti le persone fisiche, qualora dette persone non abbiano consentito a rivelare le suddette informazioni al pubblico, sempre e quando sia tutelata dal diritto nazionale;
g) gli interessi dei terzi che abbiano fornito l'informazione richiesta pur senza avere l'obbligo di agire in tal senso o essere assoggettabili a siffatto obbligo, salvo che acconsentano alla comunicazione della documentazione;
h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.
Le suddette motivazioni a non divulgare informazioni devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico cui e' preordinata la rivelazione dell'informazione nonche' del fatto che l'informazione stessa attenga o meno alle emissioni e agli scarichi nell'ambiente.
Art. 11
Art. 11.
Cooperazione internazionale
Le Parti cooperano e, eventualmente si forniscono assistenza reciproca:
a) nell'ambito di azioni internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
b) su richiesta, nell'ambito dell'attuazione di piani nazionali e locali in forza del presente Protocollo.
Cooperazione internazionale
Le Parti cooperano e, eventualmente si forniscono assistenza reciproca:
a) nell'ambito di azioni internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
b) su richiesta, nell'ambito dell'attuazione di piani nazionali e locali in forza del presente Protocollo.
Art. 12
Art. 12.
Azione internazionale congiunta
e coordinata
In forza dell'articolo 11 lettera a) le Parti promuovono la cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per:
a) la definizione di obiettivi comunemente accettati per le materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;
b) l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7 paragrafo 1 lettera b) per dimostrare in che misura le azioni intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie medesime;
c) l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
d) l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
e) lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed esperienze in campo tecnico e legale;
f) la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorita' competenti di una Parte alle omologhe autorita' delle altre Parti interessate di:
i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico, e
ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano stati rilevati;
g) lo scambio di informazioni sui mezzi piu' efficaci per divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con l'utilizzo idrico.
Azione internazionale congiunta
e coordinata
In forza dell'articolo 11 lettera a) le Parti promuovono la cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per:
a) la definizione di obiettivi comunemente accettati per le materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;
b) l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7 paragrafo 1 lettera b) per dimostrare in che misura le azioni intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie medesime;
c) l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
d) l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
e) lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed esperienze in campo tecnico e legale;
f) la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorita' competenti di una Parte alle omologhe autorita' delle altre Parti interessate di:
i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico, e
ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano stati rilevati;
g) lo scambio di informazioni sui mezzi piu' efficaci per divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con l'utilizzo idrico.
Art. 13
Art. 13.
Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere
1. A complemento degli altri obblighi di cui agli articoli 11 e 12, le Parti che condividono le stesse acque transfrontaliere cooperano e prestano assistenza reciproca al fine di prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti:
a) si scambiano informazioni e conoscenze sulle acque transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano con le altre Parti che condividono le medesime acque;
b) si impegnano a istituire con le altre Parti che condividono le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 lettera b) e sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza a norma dell'articolo 8 paragrafo 1 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
c) sulla base dei principi dell'uguaglianza e della reciprocita', adeguano i propri accordi o altri accordi concernenti le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per quanto concerne le finalita' del presente Protocollo;
d) si consultano reciprocamente, su richiesta di una di esse, sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che una patologia connessa con l'utilizzo idrico puo' comportare.
2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la cooperazione e l'assistenza concernenti eventuali effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico che rappresentino un impatto transfrontaliero avvengono conformemente alle disposizioni della Convenzione.
Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere
1. A complemento degli altri obblighi di cui agli articoli 11 e 12, le Parti che condividono le stesse acque transfrontaliere cooperano e prestano assistenza reciproca al fine di prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti:
a) si scambiano informazioni e conoscenze sulle acque transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano con le altre Parti che condividono le medesime acque;
b) si impegnano a istituire con le altre Parti che condividono le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 lettera b) e sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza a norma dell'articolo 8 paragrafo 1 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
c) sulla base dei principi dell'uguaglianza e della reciprocita', adeguano i propri accordi o altri accordi concernenti le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per quanto concerne le finalita' del presente Protocollo;
d) si consultano reciprocamente, su richiesta di una di esse, sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che una patologia connessa con l'utilizzo idrico puo' comportare.
2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la cooperazione e l'assistenza concernenti eventuali effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico che rappresentino un impatto transfrontaliero avvengono conformemente alle disposizioni della Convenzione.
Art. 14
Art. 14.
Sostegno internazionale alle azioni nazionali
Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per l'attuazione di piani nazionali e locali di cui all'articolo 11 lettera b) le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire ad incentivare:
a) la preparazione di piani di gestione idrica a livello transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione;
b) una migliore formulazione di progetti, in particolare per le infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde agevolare l'accesso ai finanziamenti;
c) l'efficace esecuzione dei progetti in questione;
d) l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacita' di risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico;
e) la preparazione della legislazione necessaria a sostenere l'attuazione del presente Protocollo;
f) l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico principale;
g) le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
h) la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la fornitura dei servizi idrici e la rispettiva qualita', nonche' lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati;
i) la garanzia di qualita' per le attivita' di monitoraggio, compresa la comparabilita' tra i laboratori.
Sostegno internazionale alle azioni nazionali
Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per l'attuazione di piani nazionali e locali di cui all'articolo 11 lettera b) le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire ad incentivare:
a) la preparazione di piani di gestione idrica a livello transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione;
b) una migliore formulazione di progetti, in particolare per le infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde agevolare l'accesso ai finanziamenti;
c) l'efficace esecuzione dei progetti in questione;
d) l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacita' di risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico;
e) la preparazione della legislazione necessaria a sostenere l'attuazione del presente Protocollo;
f) l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico principale;
g) le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
h) la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la fornitura dei servizi idrici e la rispettiva qualita', nonche' lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati;
i) la garanzia di qualita' per le attivita' di monitoraggio, compresa la comparabilita' tra i laboratori.
Art. 15
Art. 15.
Controllo dell'osservanza delle disposizioni
Le Parti controllano la conformita' delle Parti alle disposizioni del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di cui all'articolo 7. Nel corso della prima riunione le Parti istituiscono accordi multilaterali di natura non contenziosa, extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformita'. Tali accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.
Controllo dell'osservanza delle disposizioni
Le Parti controllano la conformita' delle Parti alle disposizioni del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di cui all'articolo 7. Nel corso della prima riunione le Parti istituiscono accordi multilaterali di natura non contenziosa, extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformita'. Tali accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.
Art. 16
Art. 16.
Riunione delle Parti
1. La prima riunione delle Parti ha luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le riunioni ordinarie si svolgono a intervalli periodici decisi dalle Parti e quanto meno ogni tre anni, salvo che si rivelino necessarie altre modalita' per conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo. Le Parti tengono una riunione straordinaria, se lo decidono nel corso di una riunione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purche', entro sei mesi dal momento in cui sia stata comunicata a tutte le Parti, la richiesta stessa ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.
2. Se possibile, le riunioni ordinarie delle Parti hanno luogo in concomitanza con le riunioni delle Parti alla Convenzione.
3. In occasione delle riunioni le Parti effettuano una verifica costante dell'attuazione del presente Protocollo; a tale fine esse:
a) verificano le politiche e gli approcci metodologici per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, ne incentivano la convergenza e rafforzano la cooperazione transfrontaliera e internazionale in conformita' degli articoli 11, 12, 13 e 14;
b) valutano i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle informazioni trasmesse dalle Parti conformemente alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti.
Tali linee guida sono intese ad evitare duplicazioni nell'esercizio di relazione;
c) vengono informate sui progressi realizzati nell'attuazione della Convenzione;
d) scambiano informazioni con la riunione delle Parti alla Convenzione e valutano la possibilita' di adottare un'azione congiunta con quest'ultima;
e) sollecitano, ove necessario, la collaborazione degli organi della Commissione economica per l'Europa e del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita';
f) stabiliscono le modalita' di partecipazione degli altri organismi internazionali competenti, governativi e non governativi, alle riunioni e alle altre attivita' afferenti al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo;
g) valutano la necessita' di adottare ulteriori disposizioni in materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso pubblico al controllo giurisdizionale e amministrativo nell'ambito di applicazione del presente Protocollo, alla luce delle esperienze acquisite riguardo tali questioni in altre sedi internazionali;
h) predispongono un programma di lavoro comprendente i progetti da svolgere congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, e istituiscono gli organi necessari per realizzare il suddetto programma di lavoro;
i) discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo;
j) alla loro prima riunione, discutono e adottano all'unanimita' il regolamento interno per le loro riunioni. Il regolamento interno contiene disposizioni atte a promuovere una cooperazione armoniosa con la riunione delle Parti alla Convenzione;
k) valutano e adottano proposte di modifica del presente Protocollo;
l) discutono e svolgono qualsiasi azione aggiuntiva che possa essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.
Riunione delle Parti
1. La prima riunione delle Parti ha luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le riunioni ordinarie si svolgono a intervalli periodici decisi dalle Parti e quanto meno ogni tre anni, salvo che si rivelino necessarie altre modalita' per conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo. Le Parti tengono una riunione straordinaria, se lo decidono nel corso di una riunione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purche', entro sei mesi dal momento in cui sia stata comunicata a tutte le Parti, la richiesta stessa ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.
2. Se possibile, le riunioni ordinarie delle Parti hanno luogo in concomitanza con le riunioni delle Parti alla Convenzione.
3. In occasione delle riunioni le Parti effettuano una verifica costante dell'attuazione del presente Protocollo; a tale fine esse:
a) verificano le politiche e gli approcci metodologici per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, ne incentivano la convergenza e rafforzano la cooperazione transfrontaliera e internazionale in conformita' degli articoli 11, 12, 13 e 14;
b) valutano i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle informazioni trasmesse dalle Parti conformemente alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti.
Tali linee guida sono intese ad evitare duplicazioni nell'esercizio di relazione;
c) vengono informate sui progressi realizzati nell'attuazione della Convenzione;
d) scambiano informazioni con la riunione delle Parti alla Convenzione e valutano la possibilita' di adottare un'azione congiunta con quest'ultima;
e) sollecitano, ove necessario, la collaborazione degli organi della Commissione economica per l'Europa e del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita';
f) stabiliscono le modalita' di partecipazione degli altri organismi internazionali competenti, governativi e non governativi, alle riunioni e alle altre attivita' afferenti al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo;
g) valutano la necessita' di adottare ulteriori disposizioni in materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso pubblico al controllo giurisdizionale e amministrativo nell'ambito di applicazione del presente Protocollo, alla luce delle esperienze acquisite riguardo tali questioni in altre sedi internazionali;
h) predispongono un programma di lavoro comprendente i progetti da svolgere congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, e istituiscono gli organi necessari per realizzare il suddetto programma di lavoro;
i) discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo;
j) alla loro prima riunione, discutono e adottano all'unanimita' il regolamento interno per le loro riunioni. Il regolamento interno contiene disposizioni atte a promuovere una cooperazione armoniosa con la riunione delle Parti alla Convenzione;
k) valutano e adottano proposte di modifica del presente Protocollo;
l) discutono e svolgono qualsiasi azione aggiuntiva che possa essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.
Art. 17
Art. 17.
Segretariato
1. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita' svolgono le seguenti funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo:
a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;
b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
c) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti in funzione delle risorse disponibili.
2. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita':
a) definiscono i particolari dei rispettivi accordi di ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano la riunione delle Parti;
b) comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 3 e le modalita' di realizzazione.
Segretariato
1. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita' svolgono le seguenti funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo:
a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;
b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
c) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti in funzione delle risorse disponibili.
2. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita':
a) definiscono i particolari dei rispettivi accordi di ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano la riunione delle Parti;
b) comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 3 e le modalita' di realizzazione.
Art. 18
Art. 18.
Modifica del Protocollo
1. Qualsiasi Parte puo' proporre modifiche del presente Protocollo.
2. Le proposte di modifica del presente Protocollo sono valutate nel corso di una delle riunioni delle Parti.
3. Il testo delle proposte di modifica del presente Protocollo deve essere comunicato per iscritto al Segretariato, che lo trasmette a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione alla quale sara' presentato per l'adozione.
Ogni modificazione del presente Protocollo e' adottata all'unanimita' dei rappresentanti delle Parti convenuti alla riunione. Il Segretariato comunica le modifiche adottate al Depositario, che le trasmette a tutte le Parti per l'accettazione. Le modifiche entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno susseguente la ricezione, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione di almeno due terzi di queste Parti.
L'emendamento entra in vigore, per tutte le altre Parti, il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita il proprio strumento di accettazione delle modifiche.
Modifica del Protocollo
1. Qualsiasi Parte puo' proporre modifiche del presente Protocollo.
2. Le proposte di modifica del presente Protocollo sono valutate nel corso di una delle riunioni delle Parti.
3. Il testo delle proposte di modifica del presente Protocollo deve essere comunicato per iscritto al Segretariato, che lo trasmette a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione alla quale sara' presentato per l'adozione.
Ogni modificazione del presente Protocollo e' adottata all'unanimita' dei rappresentanti delle Parti convenuti alla riunione. Il Segretariato comunica le modifiche adottate al Depositario, che le trasmette a tutte le Parti per l'accettazione. Le modifiche entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno susseguente la ricezione, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione di almeno due terzi di queste Parti.
L'emendamento entra in vigore, per tutte le altre Parti, il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita il proprio strumento di accettazione delle modifiche.
Art. 19
Art. 19.
Diritto di voto
1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un solo voto.
2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.
Diritto di voto
1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un solo voto.
2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.
Art. 20
Art. 20.
Composizione delle controversie
1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o piu' Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato opportuno.
2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonche' in ogni momento successivo, puo' dichiarare per iscritto al Depositario di riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo stesso obbligo:
a) se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;
b) in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.
Composizione delle controversie
1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o piu' Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato opportuno.
2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonche' in ogni momento successivo, puo' dichiarare per iscritto al Depositario di riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo stesso obbligo:
a) se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;
b) in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.
Art. 21
Art. 21.
Sottoscrizione
Il presente Protocollo e' aperto alla sottoscrizione a Londra il 17 e il 18 giugno 1999 in occasione della terza conferenza ministeriale su Ambiente e Salute, e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York sino al 18 giugno 2000, per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, per gli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita', per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonche' per le Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa o del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita', che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.
Sottoscrizione
Il presente Protocollo e' aperto alla sottoscrizione a Londra il 17 e il 18 giugno 1999 in occasione della terza conferenza ministeriale su Ambiente e Salute, e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York sino al 18 giugno 2000, per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, per gli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita', per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonche' per le Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa o del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita', che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.
Art. 22
Art. 22.
Ratifica, accettazione, approvazione
o adesione
1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale da cui e' stato sottoscritto.
2. Al presente Protocollo possono aderire gli Stati e le organizzazioni di cui all'articolo 21.
3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono legittimati ad esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo.
4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresi' il Depositario in merito a qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Ratifica, accettazione, approvazione
o adesione
1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale da cui e' stato sottoscritto.
2. Al presente Protocollo possono aderire gli Stati e le organizzazioni di cui all'articolo 21.
3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono legittimati ad esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo.
4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresi' il Depositario in merito a qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Art. 23
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Art. 24
Art. 24.
Denuncia
Ciascuna Parte puo', con notifica scritta al Depositario, denunciare in ogni momento al presente Protocollo dopo che siano trascorsi tre anni dal giorno in cui esso e' entrata in vigore. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il Depositario.
Denuncia
Ciascuna Parte puo', con notifica scritta al Depositario, denunciare in ogni momento al presente Protocollo dopo che siano trascorsi tre anni dal giorno in cui esso e' entrata in vigore. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il Depositario.
Art. 25
Art. 25.
Depositario
Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di Depositario del presente Protocollo.
Depositario
Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di Depositario del presente Protocollo.
Art. 26
Art. 26.
Testi facenti fede
L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese, tedesca e russa fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Londra, il diciassette giugno millenovecentonovantanove.
Testi facenti fede
L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese, tedesca e russa fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Londra, il diciassette giugno millenovecentonovantanove.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 2026
MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Protocol
Protocol
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico