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Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. (26G00072)

Art. 14

Art. 14.

Sostegno internazionale alle azioni nazionali

Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per l'attuazione di piani nazionali e locali di cui all'articolo 11 lettera b) le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire ad incentivare:
a) la preparazione di piani di gestione idrica a livello transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione;
b) una migliore formulazione di progetti, in particolare per le infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde agevolare l'accesso ai finanziamenti;
c) l'efficace esecuzione dei progetti in questione;
d) l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacita' di risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico;
e) la preparazione della legislazione necessaria a sostenere l'attuazione del presente Protocollo;
f) l'istruzione e la formazione di personale professionale e tecnico principale;
g) le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;
h) la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la fornitura dei servizi idrici e la rispettiva qualita', nonche' lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati;
i) la garanzia di qualita' per le attivita' di monitoraggio, compresa la comparabilita' tra i laboratori.