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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. (16G00202)

Accordo-art. 7


Art. 7.

Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. In aggiunta a quanto sopra, la Parte Armena tratta e protegge le informazioni italiane aventi la classifica «RISERVATO» e «RISERVATISSIMO» in maniera non meno rigorosa rispetto agli standard ed alle procedure per le medesime informazioni aventi la classifica «SECRET».
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dall'Autorita' Nazionale per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente della Parte originatrice.
8. Ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.