Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. (16G00202)
Accordo-art. 5
Art. 5.
Risarcimento danni
1. Il risarcimento dei danni causati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' previo accordo tra le Parti, indennizzato dalla Parte inviante. Se il danno causato nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio non e' il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso deve essere risarcito dalla parte ospitante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita', ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.