Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. (16G00202)
Accordo-art. 3
Art. 3.
Aspetti finanziari
1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di propria competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
1) spese di viaggio, salari, assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle proprie norme;
2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al punto «2», la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, che verranno fornite gratuitamente, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Annate, a tutto il personale della Parte inviante che necessita assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di risorse finanziarie delle Parti.