Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. (16G00146)
Art. 49
Art. 49.
Migrazioni
1. La cooperazione, basata su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle parti in reciproca consultazione, trova attuazione nel rispetto della vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia. Essa verte, in particolare, sui seguenti aspetti:
a) le cause di fondo delle migrazioni;
b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti e garantire il rispetto del principio di non respingimento;
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento e l'integrazione nella societa' degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione dei migranti legali, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni applicabili in materia di diritti umani dei migranti;
d) l'introduzione di una politica efficace che agevoli il trasferimento delle rimesse;
e) la migrazione temporanea e circolare, compresa la prevenzione della fuga dei cervelli;
f) l'elaborazione di un'efficace politica complessiva in materia di immigrazione, traffico e tratta di esseri umani, comprese le modalita' di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e le modalita' di protezione e sostegno delle vittime di tali traffici, e di ogni altra forma di migrazione non conforme al quadro giuridico del paese di destinazione;
g) il rimpatrio, in condizioni umane, dignitose e di sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti umani, delle persone che non sono in possesso di un regolare titolo di soggiorno e la loro riammissione, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2;
h) lo scambio delle migliori pratiche in tema di integrazione relativamente alle migrazioni tra l'Unione europea e le Repubbliche della parte AC;
i) le misure di sostegno volte al reinserimento sostenibile delle persone rimpatriate.
2. Le parti, nel quadro della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione non conforme al quadro giuridico del paese di destinazione, convengono inoltre di riammettere i loro cittadini il cui soggiorno nei territori dell'altra parte sia in contrasto con i rispettivi quadri giuridici. A tal fine:
a) ciascuna Repubblica della parte AC riammette, su richiesta e senza ulteriori formalita', i suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia in contrasto con il quadro giuridico di tale Stato membro, fornisce loro gli opportuni documenti di identita' e mette a loro disposizione le strutture amministrative necessarie a tale scopo;
b) ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette, su richiesta e senza ulteriori formalita', i suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio di una Repubblica della parte AC sia in contrasto con il quadro giuridico di tale Repubblica della parte AC, fornisce loro gli opportuni documenti di identita' e mette a loro disposizione le strutture amministrative necessarie a tale scopo.
3. Qualora la persona da riammettere non possegga alcun documento o altre prove della sua cittadinanza, le autorita' diplomatiche e/o consolari competenti dello Stato membro interessato dell'Unione europea o della Repubblica interessata della parte AC prendono, su richiesta della Repubblica della parte AC o dello Stato membro dell'Unione europea interessati, le disposizioni necessarie per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.
4. Le parti convengono di concludere, su richiesta e non appena possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e delle Repubbliche della parte AC in materia di riammissione. Tale accordo disciplina anche la riammissione dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.