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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. (16G00146)

Art. 320


Art. 320.


Informazioni e consulenza tecnica

1. Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio puo' acquisire informazioni da qualunque parte esso ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento del collegio.
2. Se del caso il collegio puo' anche acquisire informazioni e pareri presso esperti, organismi o altre fonti. Prima di chiedere tali informazioni e pareri, il collegio informa le parti della controversia cui viene anche data la possibilita' di formulare osservazioni. Le informazioni ottenute conformemente al presente paragrafo devono essere tempestivamente comunicate a ciascuna delle parti della controversia affinche' esse possano formulare osservazioni. Le osservazioni sono trasmesse al collegio e all'altra parte.