Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. (16G00146)
Art. 310
Art. 310.
Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 309 avviando consultazioni in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
2. Una qualsiasi parte del presente accordo chiede l'apertura di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato di associazione, illustrando i motivi della richiesta e la base giuridica del reclamo, e precisando quali siano le misure proposte o vigenti contestate.
3. Se la parte attrice e' la parte UE e la presunta violazione di una norma individuata conformemente al paragrafo 2 riguarda piu' di una Repubblica della parte AC e si presenta simile sotto ogni profilo di fatto e di diritto, la parte UE puo' richiedere un'unica consultazione che coinvolga quelle Repubbliche della parte AC(47).
4. Se la parte attrice e' una Repubblica della parte AC e la presunta violazione di una norma individuata conformemente al paragrafo 2 reca pregiudizio agli scambi(48) di piu' di una Repubblica della parte AC, le Repubbliche della parte AC possono chiedere un'unica consultazione oppure chiedere di riunire le consultazioni entro cinque giorni dalla data di presentazione della prima richiesta di consultazioni. La Repubblica interessata della parte AC spiega nella richiesta quale sia, nel caso di specie, il proprio interesse commerciale sostanziale.
5. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle parti, nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, sempre che le due parti non decidano di proseguirle. Se nelle consultazioni sono coinvolte piu' Repubbliche della parte AC conformemente ai paragrafi 3 e 4, dette consultazioni si considerano concluse entro quaranta giorni dalla presentazione della prima richiesta. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
6. Nei casi urgenti, riguardanti soprattutto merci deperibili o di carattere stagionale, le consultazioni si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Se nelle consultazioni sono coinvolte piu' Repubbliche della parte AC conformemente ai paragrafi 3 e 4, dette consultazioni si considerano consultazioni si considerano concluse entro vento giorni dalla presentazione della prima richiesta.
7. Se la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 5 o al paragrafo 6 oppure se le consultazioni si sono concluse senza la risoluzione della controversia, la parte attrice puo' richiedere la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 311.
8. Se dalle ultime consultazioni sono trascorsi piu' di dodici mesi di inattivita' e la situazione alla base della controversia persiste, la parte attrice chiede nuove consultazioni. Il presente paragrafo non si applica se questa inattivita' e' dovuta a tentativi condotti in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente a norma dell'articolo 324.
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(47) Ad esempio, laddove una disposizione della parte IV del presente accordo istituisca, a carico di tutte le Repubbliche della parte AC, l'obbligo di adempiere a una specifica prescrizione entro una data stabilita, il mancato adempimento da parte di piu' di una Repubblica della parte AC costituirebbe una materia contemplata dal presente paragrafo.
(48) Il divieto di importazione istituito nei confronti delle esportazioni di un prodotto provenienti da piu' di una Repubblica della parte AC costituirebbe, ad esempio, una materia contemplata dal presente paragrafo.