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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attivita' lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. (15G00181)

ACCORDO-art. 7


Articolo 7
Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell'ultima Nota mediante la quale una delle Parti comunica all'altra l'avvenuto adempimento dei procedimenti legali interni.
2. Il Presente Accordo avra' una durata indeterminata. Tuttavia, ognuna delle Parti potra' notificare in qualunque momento per iscritto e per i canali diplomatici la sua decisione di denuncia. La denuncia avra' effetto novanta (90) giorni dopo la data della citata notifica.
In fede, i Rappresentanti che sottoscrivono, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 13 dicembre 2013 in due originali in italiano ed in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico