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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attivita' lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. (15G00181)

ACCORDO-art. 3


Articolo 3
Procedura di autorizzazione nella Repubblica del Cile

In Cile, l'esercizio di un'attivita' lavorativa da parte del familiare a carico sara' soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorita' pertinenti, mediante una richiesta ufficiale inviata a nome del familiare a carico, dall'Ambasciata d'Italia alla Direzione del Cerimoniale e Protocollo del Ministero delle Relazioni Estere. Nella richiesta, si specifichera' l'attivita' lavorativa che si desidera esercitare, i dati dell'eventuale datore di lavoro e ogni altra informazione richiesta nel procedimento e nei formulari preposti a tal fine. Le autorita' competenti, dopo aver verificato se la persona in questione rientra nelle categorie definite nel presente Accordo e tenendo presente la legislazione interna vigente, informera' ufficialmente l'Ambasciata d'Italia, mediante la suindicata Direzione, che la persona e' stata autorizzata ad esercitare un'attivita' lavorativa, in conformita' alla legislazione applicabile in Cile. Nel caso in cui il familiare a carico desiderasse cambiare, in qualunque momento datore di lavoro dopo aver ricevuto un'autorizzazione per esercitare un'attivita' lavorativa, presentera' una nuova richiesta di autorizzazione.