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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attivita' lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. (15G00181)

ACCORDO-art. 4


Articolo 4
Applicabilita' della normativa locale

1. Le Parti concordano che, in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, i familiari a carico che hanno ottenuto l'autorizzazione per realizzare un'attivita' lavorativa, saranno soggetti alla normativa vigente nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro in relazione all'attivita' svolta. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali, contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.
2. L'autorizzazione affinche' il familiare a carico eserciti un'attivita' lavorativa non implichera' l'esenzione dal rispetto di requisiti, procedimenti o imposte normalmente applicabili a qualunque impiego, in riferimento sia alle caratteristiche personali, qualita' professionali o lavorative che di qualunque altro genere. Nel caso di professioni che richiedano qualifiche particolari, il familiare a carico non sara' esentato dall'osservanza dei requisiti applicabili.
3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli, gradi o studi tra i due Stati.
4. Per quanto concerne le materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi Bilaterali o Multilaterali vigenti tra i due Stati.