Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. (15G00103)
Art. 7
Articolo 7
Distacchi
1. Un lavoratore dipendente che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia inviato dal proprio datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altra Parte, e' soggetto, rispetto a questa attivita', soltanto alla legislazione della prima Parte, per un periodo non superiore a 24 mesi.
2. Il periodo, di cui al precedente paragrafo, puo' essere esteso, su richiesta del datore di lavoro e del lavoratore, qualora le autorita' competenti di entrambe le Parti ritengano che le motivazioni addotte dai richiedenti giustifichino l'estensione.
Distacchi
1. Un lavoratore dipendente che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia inviato dal proprio datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altra Parte, e' soggetto, rispetto a questa attivita', soltanto alla legislazione della prima Parte, per un periodo non superiore a 24 mesi.
2. Il periodo, di cui al precedente paragrafo, puo' essere esteso, su richiesta del datore di lavoro e del lavoratore, qualora le autorita' competenti di entrambe le Parti ritengano che le motivazioni addotte dai richiedenti giustifichino l'estensione.