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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. (15G00103)

Art. 7

Articolo 7
Distacchi

1. Un lavoratore dipendente che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia inviato dal proprio datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altra Parte, e' soggetto, rispetto a questa attivita', soltanto alla legislazione della prima Parte, per un periodo non superiore a 24 mesi.
2. Il periodo, di cui al precedente paragrafo, puo' essere esteso, su richiesta del datore di lavoro e del lavoratore, qualora le autorita' competenti di entrambe le Parti ritengano che le motivazioni addotte dai richiedenti giustifichino l'estensione.