Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. (15G00103)
Art. 6
Articolo 6
II paragrafo 2 dell'Articolo 20 dell'Accordo viene modificato eliminando l'espressione "prestazioni canadesi per figli diverse da quelle concesse ai sensi del Regime pensionistico del Canada" e sostituendola con "benefici fiscali del Canada per figli erogabili ai sensi della Legge sulle Imposte sul Reddito del Canada".
II paragrafo 2 dell'Articolo 20 dell'Accordo viene modificato eliminando l'espressione "prestazioni canadesi per figli diverse da quelle concesse ai sensi del Regime pensionistico del Canada" e sostituendola con "benefici fiscali del Canada per figli erogabili ai sensi della Legge sulle Imposte sul Reddito del Canada".