Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. (15G00103)
Art. 2
Articolo 2
Legislazioni alle quali si applica l'Accordo
1. Il presente Accordo si applica:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
(ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla-lettera (i);
(iii) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
(iv) alla legislazione concernente le prestazioni familiari per i titolari di pensione;
(b) per quanto concerne il Canada:
(i) all'Old Age Security Act e ai relativi regolamenti;
(ii) al Regime pensionistico del Canada e ai relativi regolamenti.
2. Il presente Accordo si applica ugualmente alle leggi, ai regolamenti e agli altri atti legislativi che modifichino le legislazioni di cui al precedente paragrafo 1.
3. Il presente Accordo si applica altresi' alle leggi, ai regolamenti e ad altri atti legislativi che estendano la legislazione esistente di una Parte a nuove categorie di beneficiari, sempreche' tale Parte non abbia notificato all'altra la sua opposizione all'estensione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta normativa.
Legislazioni alle quali si applica l'Accordo
1. Il presente Accordo si applica:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
(ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla-lettera (i);
(iii) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
(iv) alla legislazione concernente le prestazioni familiari per i titolari di pensione;
(b) per quanto concerne il Canada:
(i) all'Old Age Security Act e ai relativi regolamenti;
(ii) al Regime pensionistico del Canada e ai relativi regolamenti.
2. Il presente Accordo si applica ugualmente alle leggi, ai regolamenti e agli altri atti legislativi che modifichino le legislazioni di cui al precedente paragrafo 1.
3. Il presente Accordo si applica altresi' alle leggi, ai regolamenti e ad altri atti legislativi che estendano la legislazione esistente di una Parte a nuove categorie di beneficiari, sempreche' tale Parte non abbia notificato all'altra la sua opposizione all'estensione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta normativa.