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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. (15G00103)

Art. 2

Articolo 2
Legislazioni alle quali si applica l'Accordo

1. Il presente Accordo si applica:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
(ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla-lettera (i);
(iii) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
(iv) alla legislazione concernente le prestazioni familiari per i titolari di pensione;
(b) per quanto concerne il Canada:
(i) all'Old Age Security Act e ai relativi regolamenti;
(ii) al Regime pensionistico del Canada e ai relativi regolamenti.
2. Il presente Accordo si applica ugualmente alle leggi, ai regolamenti e agli altri atti legislativi che modifichino le legislazioni di cui al precedente paragrafo 1.
3. Il presente Accordo si applica altresi' alle leggi, ai regolamenti e ad altri atti legislativi che estendano la legislazione esistente di una Parte a nuove categorie di beneficiari, sempreche' tale Parte non abbia notificato all'altra la sua opposizione all'estensione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta normativa.