Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (12G0192)
Art. 5
Articolo 5 - Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini.
1. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze dell' ordine, cosi' come nelle aree che riguardano le attivita' sportive, culturali e del tempo libero.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere affinche' le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilita' prevista all'articolo 12, paragrafo 1.
3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, in conformita' con la legislazione interna, affinche' le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.
1. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze dell' ordine, cosi' come nelle aree che riguardano le attivita' sportive, culturali e del tempo libero.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere affinche' le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilita' prevista all'articolo 12, paragrafo 1.
3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, in conformita' con la legislazione interna, affinche' le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.