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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (12G0192)

Art. 3

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:
a. il termine "bambino" indica ogni persona di eta' inferiore ai diciotto anni;
b. l'espressione "sfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambini" include comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione;
c. il termine "vittima" designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali.