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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (12G0192)

Art. 34

Articolo 34 - Indagini

1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti affinche' le persone, le unita' o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, o che ie persone siano formate a questo scopo.
Detti servizi o unita' dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie.
2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' l'incertezza sull'eta' reale della vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale.