Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011. (12G0179)
Allegato-articolo IV
Articolo IV
Con riferimento all'Articolo 22 (Metodo per eliminare le doppie imposizioni) della Convenzione:
1. il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente:
«2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Singapore, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Singapore, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L'imposta pagata in Singapore per la quale spetta la detrazione e' solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.»
2. Un nuovo paragrafo 5 e' inserito immediatamente dopo il paragrafo 4 come segue:
«5. Le disposizioni del paragrafo 4 cesseranno di avere effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.»