Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011. (12G0179)
Allegato-articolo I
Allegato
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, desiderosi di modificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e Protocollo, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977 (qui di seguito «la Convenzione»),
hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Con riferimento all'Articolo 2 (L'oggetto) della Convenzione:
Il paragrafo 3 (b) e' soppresso e sostituito dal seguente:
«(b) per quanto concerne l'Italia:
1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle societa';
3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").».
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, desiderosi di modificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e Protocollo, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977 (qui di seguito «la Convenzione»),
hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Con riferimento all'Articolo 2 (L'oggetto) della Convenzione:
Il paragrafo 3 (b) e' soppresso e sostituito dal seguente:
«(b) per quanto concerne l'Italia:
1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle societa';
3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").».