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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. (12G0108)

Art. 7

ARTICOLO 7
PRIVILEGI ED IMMUNITA'

1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunita' previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles 1'8 aprile 1965.
2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni:
- tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione;
- tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione;
- fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione.
3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni gia' ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione Europea o ad organismi gia' presenti in Italia.