Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. (12G0108)
Art. 6
ARTICOLO 6
RESPONSABILITA' PER DANNI O PREGIUDIZI
1. La Fondazione e' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti, tale responsabilita' e' in principio disciplinata dal diritto italiano.
2. La Fondazione deve tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.
3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili,
RESPONSABILITA' PER DANNI O PREGIUDIZI
1. La Fondazione e' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti, tale responsabilita' e' in principio disciplinata dal diritto italiano.
2. La Fondazione deve tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.
3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili,