Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. (12G0108)
Art. 5
ARTICOLO 5
RESPONSABILITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE
La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non puo' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora sia chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, questa ha diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.
RESPONSABILITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE
La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non puo' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora sia chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, questa ha diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.