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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. (11G0195)

Art. 7

ARTICOLO 7

Il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione e' a carico del Paese cui essi appartengono.
Nell'ipotesi in cui i danni riguardino personale, mezzi o installazioni militari del Paese ospitante, essi saranno regolati amichevolmente o per via diplomatica.
All'occorrenza, la Commissione prevista all'Articolo 4 potra' essere incaricata di proporre un accordo. In tutti i casi e ad ogni modo, la legislazione applicabile sara' quella del Paese ospitante.