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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. (11G0195)

Art. 2

ARTICOLO 2

Nel quadro degli Accordi Tecnici specifici previsti dall'Articolo 1 le Parti possono:
a. elaborare ed attuare, di comune accordo, dei programmi addestrativi;
b. promuovere lo scambio di personale militare per effettuare stage informativi di formazione e perfezionamento;
c. scambiarsi osservatori in occasione di esercitazioni organizzate a livello nazionale previo invito;
d. promuovere lo scambio di informazioni nel campo dell'addestramento e dei materiali;
e. agevolare la fornitura e l'acquisizione di materiali, degli equipaggiamenti e delle prestazioni di servizi necessari per le attivita' di addestramento e degli stage previsti;
f. sostenere, all'occorrenza, le iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane e tra queste e gli Enti delle Parti;
g. agevolare gli scali delle unita' navali e degli aeromobili delle rispettive Forze Armate.
h. prevedere, in virtu' della pluriennale esperienza maturata nell'ambito della Delegazione Italiana di Assistenza Tecnico-Militare (DIATM), la costituzione di Missioni "ad hoc", che potranno avere una durata di sei mesi tacitamente rinnovabili, con il compito di assolvere le esigenze connesse alla cooperazione.