Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. (11G0195)
Art. 13
ARTICOLO 13
Le merci e le prestazioni di servizi fornite dalla Parte ospitante - compresa l'utilizzazione degli spazi aereo, marittimo e terrestre, e l'uso di basi e infrastrutture - saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante.
I canoni riscossi e le modalita' di pagamento per dette merci e servizi saranno definiti da Accordi tecnici specifici.
Le merci e le prestazioni di servizi fornite dalla Parte ospitante - compresa l'utilizzazione degli spazi aereo, marittimo e terrestre, e l'uso di basi e infrastrutture - saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante.
I canoni riscossi e le modalita' di pagamento per dette merci e servizi saranno definiti da Accordi tecnici specifici.