Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. (11G0138)
Accordo-art. IX
Articolo IX
Consegne sorvegliate.
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire che, su richiesta dell'altra, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta. Le autorita' competenti di tale Parte mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.
Consegne sorvegliate.
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire che, su richiesta dell'altra, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta. Le autorita' competenti di tale Parte mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.