Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. (11G0138)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXIII dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 (annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo-art. I
Allegato
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 ED ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, di seguito denominate Parti contraenti,
DESIDERANDO completare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra le Parti contraenti, e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, senza pregiudicare le norme che tutelano la liberta' individuale;
SOTTOLINEANDO che e' interesse comune delle Parti contraenti assicurare che l'assistenza giudiziaria tra di loro sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali nonche' dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;
DESIDERANDO altresi' completare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 nei rapporti tra le Parti contraenti, con particolare riferimento alla estradizione dei rispettivi nazionali;
CONSIDERANDO che, per quanto riguarda l'estradizione dei nazionali, il Governo della Repubblica d'Albania, all'atto del deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea di estradizione dichiarava, con riferimento alla disposizione prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 della medesima convenzione, che: "l'Albania rifiuta l'estradizione dei propri nazionali, salvo che sia diversamente previsto negli accordi internazionali dei quali l'Albania e' parte contraente";
RICONOSCENDO che con il presente accordo, in conformita' con la lettera e con lo spirito della dichiarazione del Governo della Repubblica di Albania, le Parti contraenti intendono rinunciare alla facolta' di rifiutare la consegna dei rispettivi nazionali, come prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, e che a tale proposito le eventuali disposizioni contrarie previste dai rispettivi ordinamenti giuridici non possono costituire un valido motivo per rifiutare la consegna dei propri nazionali;
DESIDERANDO completare ed integrare i propri rapporti in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione alla luce ed in conformita' dell'acquis dell'Unione europea in queste materie, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella convenzione relativa alla assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, adottata con atto del Consiglio dell'Unione europea del 29 maggio 2000, ed il protocollo alla medesima, adottato con atto del Consiglio dell'Unione europea con atto del 16 ottobre 2001;
ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacita' delle Parti contraenti di garantire processi equi;
RICONOSCENDO che le disposizioni previste dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dalla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione;
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
Articolo I
Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione.
Il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra le Parti contraenti:
a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata «convenzione europea di assistenza giudiziaria»;
b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, del 17 marzo 1978;
c) della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in prosieguo denominata "convenzione europea di estradizione".
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 ED ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, di seguito denominate Parti contraenti,
DESIDERANDO completare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra le Parti contraenti, e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, senza pregiudicare le norme che tutelano la liberta' individuale;
SOTTOLINEANDO che e' interesse comune delle Parti contraenti assicurare che l'assistenza giudiziaria tra di loro sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali nonche' dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;
DESIDERANDO altresi' completare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 nei rapporti tra le Parti contraenti, con particolare riferimento alla estradizione dei rispettivi nazionali;
CONSIDERANDO che, per quanto riguarda l'estradizione dei nazionali, il Governo della Repubblica d'Albania, all'atto del deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea di estradizione dichiarava, con riferimento alla disposizione prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 della medesima convenzione, che: "l'Albania rifiuta l'estradizione dei propri nazionali, salvo che sia diversamente previsto negli accordi internazionali dei quali l'Albania e' parte contraente";
RICONOSCENDO che con il presente accordo, in conformita' con la lettera e con lo spirito della dichiarazione del Governo della Repubblica di Albania, le Parti contraenti intendono rinunciare alla facolta' di rifiutare la consegna dei rispettivi nazionali, come prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, e che a tale proposito le eventuali disposizioni contrarie previste dai rispettivi ordinamenti giuridici non possono costituire un valido motivo per rifiutare la consegna dei propri nazionali;
DESIDERANDO completare ed integrare i propri rapporti in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione alla luce ed in conformita' dell'acquis dell'Unione europea in queste materie, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella convenzione relativa alla assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, adottata con atto del Consiglio dell'Unione europea del 29 maggio 2000, ed il protocollo alla medesima, adottato con atto del Consiglio dell'Unione europea con atto del 16 ottobre 2001;
ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacita' delle Parti contraenti di garantire processi equi;
RICONOSCENDO che le disposizioni previste dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dalla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione;
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
Articolo I
Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione.
Il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra le Parti contraenti:
a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata «convenzione europea di assistenza giudiziaria»;
b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, del 17 marzo 1978;
c) della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in prosieguo denominata "convenzione europea di estradizione".
Accordo-art. II
Articolo II
Formalita' e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria.
1. Nei casi in cui l'assistenza e' concessa, la Parte richiesta osserva le formalita' e le procedure espressamente indicate dalla Parte richiedente, salvo che il presente accordo disponga altrimenti e sempreche' le formalita' e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta.
2. La Parte richiesta da' esecuzione il piu' rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali nonche' di altri termini indicati dalla Parte richiedente. La Parte richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.
3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dalla Parte richiedente, le autorita' della Parte richiesta ne informano prontamente le autorita' della Parte richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni.
4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dalla Parte richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituira' un sostanziale impedimento al procedimento in corso nella Parte richiedente, le autorita' della Parte richiesta indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorita' della Parte richiedente comunicano prontamente se la richiesta deve comunque essere considerata. Le autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.
Formalita' e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria.
1. Nei casi in cui l'assistenza e' concessa, la Parte richiesta osserva le formalita' e le procedure espressamente indicate dalla Parte richiedente, salvo che il presente accordo disponga altrimenti e sempreche' le formalita' e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta.
2. La Parte richiesta da' esecuzione il piu' rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali nonche' di altri termini indicati dalla Parte richiedente. La Parte richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.
3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dalla Parte richiedente, le autorita' della Parte richiesta ne informano prontamente le autorita' della Parte richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni.
4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dalla Parte richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituira' un sostanziale impedimento al procedimento in corso nella Parte richiedente, le autorita' della Parte richiesta indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorita' della Parte richiedente comunicano prontamente se la richiesta deve comunque essere considerata. Le autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.
Accordo-art. III
Articolo III
Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento.
1. Ciascuna Parte contraente invia alle persone che si trovano nel territorio dell'altra gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.
2. L'invio degli atti del procedimento puo' avvenire tramite le autorita' centrali competenti della Parte richiesta soltanto qualora:
a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure
b) le pertinenti norme di procedura della Parte richiedente esigano una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che puo' essere fornita a mezzo posta, oppure
c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure
d) la Parte richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato.
3. Se vi e' motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento e' redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue della Parte nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorita' che emette l'atto e' a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui e' specificato che il destinatario puo' ottenere informazioni dall'autorita' che ha emesso l'atto o da altre autorita' della Parte interessata circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto.
Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.
5. Il presente articolo non incide sull'applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria.
Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento.
1. Ciascuna Parte contraente invia alle persone che si trovano nel territorio dell'altra gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.
2. L'invio degli atti del procedimento puo' avvenire tramite le autorita' centrali competenti della Parte richiesta soltanto qualora:
a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure
b) le pertinenti norme di procedura della Parte richiedente esigano una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che puo' essere fornita a mezzo posta, oppure
c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure
d) la Parte richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato.
3. Se vi e' motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento e' redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue della Parte nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorita' che emette l'atto e' a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui e' specificato che il destinatario puo' ottenere informazioni dall'autorita' che ha emesso l'atto o da altre autorita' della Parte interessata circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto.
Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.
5. Il presente articolo non incide sull'applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria.
Accordo-art. IV
Articolo IV
Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria.
1. Le richieste di assistenza giudiziaria sono effettuate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano alla Parte richiesta di verificarne l'autenticita'. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorita' giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione e contestualmente, prima della loro esecuzione, sono trasmesse:
- per quanto riguarda la Repubblica Italiana, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II;
- per quanto riguarda la Repubblica di Albania, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per le Questioni di Giustizia.
Le richieste di assistenza giudiziaria sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo.
Ogni denuncia di una Parte diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici dell'altra ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria puo' essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorita' giudiziarie competenti.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facolta' che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici:
a) tra un'autorita' centrale di una Parte e un'autorita' centrale dell'altra, o
b) tra un'autorita' giudiziaria di una Parte e un'autorita' centrale dell'altra.
3. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli IX, X o XI, l'autorita' competente sia un'autorita' giudiziaria o un'autorita' centrale in una Parte e un'autorita' doganale o di polizia nell'altra Parte, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorita'. Il paragrafo 1 si applica a tali contatti.
4. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorita' centrali delle Parti:
a) richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria,
b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorita' competenti.
Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria.
1. Le richieste di assistenza giudiziaria sono effettuate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano alla Parte richiesta di verificarne l'autenticita'. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorita' giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione e contestualmente, prima della loro esecuzione, sono trasmesse:
- per quanto riguarda la Repubblica Italiana, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II;
- per quanto riguarda la Repubblica di Albania, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per le Questioni di Giustizia.
Le richieste di assistenza giudiziaria sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo.
Ogni denuncia di una Parte diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici dell'altra ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria puo' essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorita' giudiziarie competenti.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facolta' che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici:
a) tra un'autorita' centrale di una Parte e un'autorita' centrale dell'altra, o
b) tra un'autorita' giudiziaria di una Parte e un'autorita' centrale dell'altra.
3. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli IX, X o XI, l'autorita' competente sia un'autorita' giudiziaria o un'autorita' centrale in una Parte e un'autorita' doganale o di polizia nell'altra Parte, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorita'. Il paragrafo 1 si applica a tali contatti.
4. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorita' centrali delle Parti:
a) richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria,
b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorita' competenti.
Accordo-art. V
Articolo V
Scambio spontaneo di informazioni.
1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorita' giudiziarie competenti delle Parti contraenti possono procedere ad uno scambio di informazioni, senza che sia presentata una richiesta a tal fine, relative a reati perseguibili da parte dell'autorita' destinataria al momento della trasmissione delle informazioni.
2.Le informazioni sono scambiate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta, alle condizioni che consentano alle Parti contraenti di verificarne l'autenticita'.
3. L'autorita' che fornisce le informazioni puo', secondo il diritto interno, imporre all'autorita' giudiziaria destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni. L'autorita' giudiziaria destinataria rispetta tali condizioni.
4. Tra le autorita' giudiziarie competenti previste dal paragrafo 1, per la parte Italiana la Direzione Nazionale Antimafia procede allo scambio di informazioni ed alle altre attivita' ad essa attribuite dal diritto interno.
Scambio spontaneo di informazioni.
1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorita' giudiziarie competenti delle Parti contraenti possono procedere ad uno scambio di informazioni, senza che sia presentata una richiesta a tal fine, relative a reati perseguibili da parte dell'autorita' destinataria al momento della trasmissione delle informazioni.
2.Le informazioni sono scambiate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta, alle condizioni che consentano alle Parti contraenti di verificarne l'autenticita'.
3. L'autorita' che fornisce le informazioni puo', secondo il diritto interno, imporre all'autorita' giudiziaria destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni. L'autorita' giudiziaria destinataria rispetta tali condizioni.
4. Tra le autorita' giudiziarie competenti previste dal paragrafo 1, per la parte Italiana la Direzione Nazionale Antimafia procede allo scambio di informazioni ed alle altre attivita' ad essa attribuite dal diritto interno.
Accordo-art. VI
Articolo VI
Restituzione
1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, puo' mettere a disposizione della Parte richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, la parte richiesta puo' rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna alla Parte richiedente, qualora cio' possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.
3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna alla Parte richiedente, la Parte richiesta non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto della Parte richiesta di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.
Restituzione
1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, puo' mettere a disposizione della Parte richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, la parte richiesta puo' rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna alla Parte richiedente, qualora cio' possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.
3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna alla Parte richiedente, la Parte richiesta non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto della Parte richiesta di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.
Accordo-art. VII
Articolo VII
Audizione mediante videoconferenza.
1. Se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie dell'altra, quest'ultima puo' chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8.
2. La Parte richiesta consente a tale audizione se il ricorso alla videoconferenza non e' contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare tale audizione a distanza. Qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dalla Parte richiedente a seguito di un accordo reciproco.
3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, l'indicazione del motivo per cui non e' opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.
4. L'autorita' giudiziaria della Parte richiesta dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'audizione e' presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorita' giudiziaria della parte richiesta, che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonche' il rispetto dei principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. Se l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di quella Parte,. essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;
b) le autorita' competenti della Parte richiesta concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
c) l'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' giudiziaria della parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;
d) su richiesta della Parte richiedente, o della persona da ascoltare, la Parte richiesta provvede affinche' la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;
e) la persona da ascoltare puo' avvalersi della facolta' di non testimoniare prevista dal diritto nazionale della Parte richiesta ovvero della Parte richiedente.
6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identita' della persona ascoltata, l'identita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, nella Parte richiesta, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolta l'audizione.
Questo documento e' trasmesso dall'autorita' competente della Parte richiesta all'autorita' competente della Parte richiedente.
7. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennita' a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.
8. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio in base al presente articolo nel caso in cui questi rifiutino del testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle audizioni degli imputati, nonche' degli altri soggetti e parti del procedimento. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonche' le condizioni alle quali essa e' effettuata, sono concordate dalle Parti contraenti, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai paragrafi da 2 a 8.
Audizione mediante videoconferenza.
1. Se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie dell'altra, quest'ultima puo' chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8.
2. La Parte richiesta consente a tale audizione se il ricorso alla videoconferenza non e' contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare tale audizione a distanza. Qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dalla Parte richiedente a seguito di un accordo reciproco.
3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, l'indicazione del motivo per cui non e' opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.
4. L'autorita' giudiziaria della Parte richiesta dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'audizione e' presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorita' giudiziaria della parte richiesta, che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonche' il rispetto dei principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. Se l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di quella Parte,. essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;
b) le autorita' competenti della Parte richiesta concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
c) l'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' giudiziaria della parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;
d) su richiesta della Parte richiedente, o della persona da ascoltare, la Parte richiesta provvede affinche' la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;
e) la persona da ascoltare puo' avvalersi della facolta' di non testimoniare prevista dal diritto nazionale della Parte richiesta ovvero della Parte richiedente.
6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identita' della persona ascoltata, l'identita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, nella Parte richiesta, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolta l'audizione.
Questo documento e' trasmesso dall'autorita' competente della Parte richiesta all'autorita' competente della Parte richiedente.
7. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennita' a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.
8. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio in base al presente articolo nel caso in cui questi rifiutino del testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle audizioni degli imputati, nonche' degli altri soggetti e parti del procedimento. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonche' le condizioni alle quali essa e' effettuata, sono concordate dalle Parti contraenti, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai paragrafi da 2 a 8.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII
Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica.
1. Qualora non sia possibile procedere ad una videoconferenza, se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie dell'altra, quest'ultima puo' chiedere l'assistenza della prima affinche' l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 6.
2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono e' che il testimone o il perito vi acconsenta.
3. La Parte richiesta consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non e' contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonche' una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito e' disposto a partecipare a un'audizione per telefono.
5. Le modalita' pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti contraenti. Nel concordare siffatte modalita', la Parte richiesta si impegna a:
a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;
c) verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.
6. Si applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo VII, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo VII, paragrafo 7.
Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica.
1. Qualora non sia possibile procedere ad una videoconferenza, se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie dell'altra, quest'ultima puo' chiedere l'assistenza della prima affinche' l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 6.
2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono e' che il testimone o il perito vi acconsenta.
3. La Parte richiesta consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non e' contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonche' una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito e' disposto a partecipare a un'audizione per telefono.
5. Le modalita' pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti contraenti. Nel concordare siffatte modalita', la Parte richiesta si impegna a:
a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;
c) verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.
6. Si applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo VII, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo VII, paragrafo 7.
Accordo-art. IX
Articolo IX
Consegne sorvegliate.
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire che, su richiesta dell'altra, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta. Le autorita' competenti di tale Parte mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.
Consegne sorvegliate.
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire che, su richiesta dell'altra, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta. Le autorita' competenti di tale Parte mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.
Accordo-art. X
Articolo X
Squadre investigative comuni.
1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per un scopo determinato e una durata limitata che puo' essere prorogata con l'accordo delle Parti contraenti, per svolgere indagini penali nel territorio delle Parti. La composizione della squadra e' indicata nell'accordo.
Una squadra investigativa comune puo' in particolare essere costituita:
a) quando le indagini condotte da una Parte contraente su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con l'altra Parte contraente;
b) quando le Parti contraenti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata.
Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune puo' essere presentata da entrambe le Parti contraenti interessate.
La squadra viene costituita nella Parte contraente in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.
2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.
3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti contraenti alle seguenti condizioni generali:
a) la squadra e' diretta da un rappresentante dell'autorita' competente che prende parte alle indagini penali della Parte contraente nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformita' al diritto nazionale;
b) la squadra opera in conformita' al diritto della Parte contraente in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorita' nell'accordo sulla costituzione della squadra;
c) la Parte contraente nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.
4. Ai sensi del presente articolo per «distaccati» presso la squadra investigativa si intendono i membri della squadra investigativa comune diversi da quelli della Parte contraente nel cui territorio essa interviene.
5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nel territorio della Parte contraente dell'intervento qualora siano adottate misure investigative.
Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra puo' disporre altrimenti, in conformita' al diritto della Parte contraente in cui la squadra opera.
6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformita' del diritto della Parte contraente dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora cio' sia stato approvato dalle autorita' competenti della Parte contraente dell'intervento e della Parte contraente che li ha distaccati.
7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessita' che in una delle Parti contraenti siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Parte contraente potranno farne direttamente richiesta alle proprie autorita' competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte contraente alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato che non ha partecipato alla costituzione della squadra, le autorita' competenti della Parte contraente di intervento ne possono fare richiesta alle autorita' competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.
9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest'ultima possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nella Parte contraente che li ha distaccati.
10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione ad una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorita' competenti della Parte contraente interessata possono essere utilizzate:
a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
b) previo consenso della Parte contraente in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso puo' essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte contraente interessata o qualora quest'ultima potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti contraenti che hanno costituito la squadra.
11. Il presente articolo lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attivita' di squadre investigative comuni.
Squadre investigative comuni.
1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per un scopo determinato e una durata limitata che puo' essere prorogata con l'accordo delle Parti contraenti, per svolgere indagini penali nel territorio delle Parti. La composizione della squadra e' indicata nell'accordo.
Una squadra investigativa comune puo' in particolare essere costituita:
a) quando le indagini condotte da una Parte contraente su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con l'altra Parte contraente;
b) quando le Parti contraenti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata.
Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune puo' essere presentata da entrambe le Parti contraenti interessate.
La squadra viene costituita nella Parte contraente in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.
2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.
3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti contraenti alle seguenti condizioni generali:
a) la squadra e' diretta da un rappresentante dell'autorita' competente che prende parte alle indagini penali della Parte contraente nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformita' al diritto nazionale;
b) la squadra opera in conformita' al diritto della Parte contraente in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorita' nell'accordo sulla costituzione della squadra;
c) la Parte contraente nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.
4. Ai sensi del presente articolo per «distaccati» presso la squadra investigativa si intendono i membri della squadra investigativa comune diversi da quelli della Parte contraente nel cui territorio essa interviene.
5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nel territorio della Parte contraente dell'intervento qualora siano adottate misure investigative.
Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra puo' disporre altrimenti, in conformita' al diritto della Parte contraente in cui la squadra opera.
6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformita' del diritto della Parte contraente dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora cio' sia stato approvato dalle autorita' competenti della Parte contraente dell'intervento e della Parte contraente che li ha distaccati.
7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessita' che in una delle Parti contraenti siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Parte contraente potranno farne direttamente richiesta alle proprie autorita' competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte contraente alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato che non ha partecipato alla costituzione della squadra, le autorita' competenti della Parte contraente di intervento ne possono fare richiesta alle autorita' competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.
9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest'ultima possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nella Parte contraente che li ha distaccati.
10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione ad una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorita' competenti della Parte contraente interessata possono essere utilizzate:
a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
b) previo consenso della Parte contraente in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso puo' essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte contraente interessata o qualora quest'ultima potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti contraenti che hanno costituito la squadra.
11. Il presente articolo lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attivita' di squadre investigative comuni.
Accordo-art. XI
Articolo XI
Operazioni sotto copertura.
1. Le Parti contraenti possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalita' da parte di infiltrati o sotto falsa identita' (operazioni sotto copertura).
2. La decisione sulla richiesta e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. La durata dell'operazione sotto copertura, le condizione particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dalle Parti nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali.
3. Le operazioni sotto copertura sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte contraente nel cui territorio e' effettuata l'operazione. Le Parti contraenti collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione sotto copertura e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identita'.
Operazioni sotto copertura.
1. Le Parti contraenti possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalita' da parte di infiltrati o sotto falsa identita' (operazioni sotto copertura).
2. La decisione sulla richiesta e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. La durata dell'operazione sotto copertura, le condizione particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dalle Parti nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali.
3. Le operazioni sotto copertura sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte contraente nel cui territorio e' effettuata l'operazione. Le Parti contraenti collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione sotto copertura e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identita'.
Accordo-art. XII
Articolo XII
Responsabilita' penale riguardo ai funzionari.
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli IX, X e XI, i funzionari della parte diversa da quella in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.
Responsabilita' penale riguardo ai funzionari.
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli IX, X e XI, i funzionari della parte diversa da quella in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.
Accordo-art. XIII
Articolo XIII
Responsabilita' civile riguardo ai funzionari.
1. Quando, conformemente agli articoli IX, X e XI i funzionari di una Parte contraente operano nell'altra, la prima Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio essi operano.
2. La parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. La Parte contraente i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio dell'altra rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti, di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere all'altra il risarcimento dei danni da esso subiti.
Responsabilita' civile riguardo ai funzionari.
1. Quando, conformemente agli articoli IX, X e XI i funzionari di una Parte contraente operano nell'altra, la prima Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio essi operano.
2. La parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. La Parte contraente i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio dell'altra rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti, di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere all'altra il risarcimento dei danni da esso subiti.
Accordo-art. XIV
Articolo XIV
Richiesta di informazioni sui conti bancari e sulle operazioni bancarie.
1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, ciascuna Parte contraente adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta ad una richiesta trasmessa dall'altra se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o piu' conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel suo territorio e, in caso affermativo, a fornire ogni particolare dei conti identificati.
Le informazioni comprendono anche, se ne e' fatta richiesta e purche' possano essere fornite entro un periodo ragionevole, i conti per i quali la persona oggetto del procedimento e' procuratrice.
2. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale e' depositato il conto.
3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se l'indagine riguarda un reato punibile con una pena privativa della liberta' o con una misura di sicurezza privativa della liberta' di un periodo massimo di almeno quattro anni nella Parte richiedente e di almeno due anni nella Parte richiesta.
4. Nella richiesta l'autorita' richiedente:
a) indica perche' ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine sul reato,
b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche della Parte richiesta e, per quanto ne sia a conoscenza, quali banche possano essere implicate,
c) inserisce qualsiasi informazione disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
5. Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato-periodo su uno o piu' conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.
6. L'obbligo di cui al paragrafo precedente si applica unicamente nella misura in cui le informazioni sono note all'organismo finanziario presso cui e' depositato il conto.
7. La Parte richiedente indica nella sua richiesta perche' ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.
8. Le Parti contraenti possono subordinare l'esecuzione di una richiesta a norma del presente articolo alle stesse condizioni che applicano per le richieste di perquisizione e sequestro.
Richiesta di informazioni sui conti bancari e sulle operazioni bancarie.
1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, ciascuna Parte contraente adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta ad una richiesta trasmessa dall'altra se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o piu' conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel suo territorio e, in caso affermativo, a fornire ogni particolare dei conti identificati.
Le informazioni comprendono anche, se ne e' fatta richiesta e purche' possano essere fornite entro un periodo ragionevole, i conti per i quali la persona oggetto del procedimento e' procuratrice.
2. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale e' depositato il conto.
3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se l'indagine riguarda un reato punibile con una pena privativa della liberta' o con una misura di sicurezza privativa della liberta' di un periodo massimo di almeno quattro anni nella Parte richiedente e di almeno due anni nella Parte richiesta.
4. Nella richiesta l'autorita' richiedente:
a) indica perche' ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine sul reato,
b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche della Parte richiesta e, per quanto ne sia a conoscenza, quali banche possano essere implicate,
c) inserisce qualsiasi informazione disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
5. Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato-periodo su uno o piu' conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.
6. L'obbligo di cui al paragrafo precedente si applica unicamente nella misura in cui le informazioni sono note all'organismo finanziario presso cui e' depositato il conto.
7. La Parte richiedente indica nella sua richiesta perche' ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.
8. Le Parti contraenti possono subordinare l'esecuzione di una richiesta a norma del presente articolo alle stesse condizioni che applicano per le richieste di perquisizione e sequestro.
Accordo-art. XV
Articolo XV
Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie.
1. Ciascuna Parte contraente provvede affinche', su richiesta dell'altra, sia in grado di esercitare un controllo,durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o piu' conti indicati nella richiesta e comunica i relativi risultati alla Parte richiedente.
2. La Parte richiedente indica nella sua richiesta perche' ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.
3. La decisione di esercitare un controllo e' adottata in ciascun singolo caso dalle autorita' competenti della Parte richiesta, tenendo nella debita considerazione il suo diritto nazionale.
4. Le modalita' pratiche del controllo sono concordate dalle autorita' competenti delle Parti contraenti.
Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie.
1. Ciascuna Parte contraente provvede affinche', su richiesta dell'altra, sia in grado di esercitare un controllo,durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o piu' conti indicati nella richiesta e comunica i relativi risultati alla Parte richiedente.
2. La Parte richiedente indica nella sua richiesta perche' ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.
3. La decisione di esercitare un controllo e' adottata in ciascun singolo caso dalle autorita' competenti della Parte richiesta, tenendo nella debita considerazione il suo diritto nazionale.
4. Le modalita' pratiche del controllo sono concordate dalle autorita' competenti delle Parti contraenti.
Accordo-art. XVI
Articolo XVI
Riservatezza.
Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi il fatto che sono state trasmesse informazioni a norma degli articoli XIV e XV, o che e' in corso un'indagine.
Riservatezza.
Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi il fatto che sono state trasmesse informazioni a norma degli articoli XIV e XV, o che e' in corso un'indagine.
Accordo-art. XVII
Articolo XVII
Segreto bancario.
Le Parti contraenti non invocano il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente trattato.
Segreto bancario.
Le Parti contraenti non invocano il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente trattato.
Accordo-art. XVIII
Articolo XVIII
Estradizione dei cittadini.
1. Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente i propri cittadini che sono perseguiti da una di esse per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, secondo le norme e le condizioni determinate dalla convenzione europea di estradizione.
2. Le parti contraenti non possono invocare la cittadinanza quale motivo di rifiuto della consegna.
3. Le richieste di estradizione sono effettuate direttamente fra le autorita' centrali: per la Repubblica Italiana la Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II, presso il Ministero della Giustizia; per la Republica Albanese la Direzione Centrale per le Questioni di Giustizia, presso il Ministero della Giustizia.
Estradizione dei cittadini.
1. Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente i propri cittadini che sono perseguiti da una di esse per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, secondo le norme e le condizioni determinate dalla convenzione europea di estradizione.
2. Le parti contraenti non possono invocare la cittadinanza quale motivo di rifiuto della consegna.
3. Le richieste di estradizione sono effettuate direttamente fra le autorita' centrali: per la Repubblica Italiana la Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II, presso il Ministero della Giustizia; per la Republica Albanese la Direzione Centrale per le Questioni di Giustizia, presso il Ministero della Giustizia.
Accordo-art. XIX
Articolo XIX
Trasferimento dei procedimenti penali.
Le parti contraenti si impegnano a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della convenzione sul trasferimento delle procedure penali, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972.
Trasferimento dei procedimenti penali.
Le parti contraenti si impegnano a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della convenzione sul trasferimento delle procedure penali, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972.
Accordo-art. XX
Articolo XX
Principi generali.
1. Con riferimento al trattamento dei dati personali che saranno trasmessi tra le Parti contraenti in forza del presente accordo, le Parti contraenti garantiscono che le rispettive disposizioni del diritto interno offrono un livello di protezione dei dati che e' almeno equivalente a quello che risulta dalla convenzione Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale.
2. In ogni caso, il presente accordo non pregiudica gli obblighi posti a carico delle Parti contraenti in forza di altri accordi multilaterali, gia' esistenti o futuri, in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi gli strumenti adottati dall'Unione Europea in forza dell'art. 34 paragrafo 2 del trattato istitutivo della Unione Europea.
Principi generali.
1. Con riferimento al trattamento dei dati personali che saranno trasmessi tra le Parti contraenti in forza del presente accordo, le Parti contraenti garantiscono che le rispettive disposizioni del diritto interno offrono un livello di protezione dei dati che e' almeno equivalente a quello che risulta dalla convenzione Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale.
2. In ogni caso, il presente accordo non pregiudica gli obblighi posti a carico delle Parti contraenti in forza di altri accordi multilaterali, gia' esistenti o futuri, in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi gli strumenti adottati dall'Unione Europea in forza dell'art. 34 paragrafo 2 del trattato istitutivo della Unione Europea.
Accordo-art. XXI
Articolo XXI
Trattamento dei dati personali.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo XXII, i dati personali trasmessi sulla base del presente accordo possono essere utilizzati dalla Parte contraente al quale sono stati trasferiti:
a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente accordo;
b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;
d) per qualsiasi altra finalita', soltanto previa autorizzazione della Parte contraente che trasmette i dati, salvo che la Parte interessata abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
2. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalita' diverse in applicazione del presente accordo.
3. A seconda delle circostanze del caso specifico, la Parte contraente che trasmette i dati puo' chiedere alla Parte contraente alla quale i dati personali sono stati trasferiti di fornire informazioni sull'uso dei dati.
4. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da una Parte contraente ai sensi del presente accordo e originari di tale Parte.
Trattamento dei dati personali.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo XXII, i dati personali trasmessi sulla base del presente accordo possono essere utilizzati dalla Parte contraente al quale sono stati trasferiti:
a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente accordo;
b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;
d) per qualsiasi altra finalita', soltanto previa autorizzazione della Parte contraente che trasmette i dati, salvo che la Parte interessata abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
2. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalita' diverse in applicazione del presente accordo.
3. A seconda delle circostanze del caso specifico, la Parte contraente che trasmette i dati puo' chiedere alla Parte contraente alla quale i dati personali sono stati trasferiti di fornire informazioni sull'uso dei dati.
4. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da una Parte contraente ai sensi del presente accordo e originari di tale Parte.
Accordo-art. XXII
Articolo XXII
Protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni.
1. All'atto dello scambio di informazioni, in ogni singolo caso le autorita' giudiziarie competenti tengono conto dei requisiti per la protezione dei dati di carattere personale. Esse rispettano le disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. Ai fini della protezione dei dati, le competenti autorita' giudiziarie delle Parti contraenti possono, a norma del paragrafo 2, imporre condizioni per il trattamento dei dati di carattere personale da parte della Parte contraente cui essi siano stati trasmessi.
2. Qualora, in applicazione del presente accordo, siano trasmessi dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il trattamento dei dati personali da parte dell'autorita' ricevente e' ammesso soltanto agli scopi di cui all'articolo V. Tale autorita' puo' trasmetterli, senza previo consenso della Parte contraente che li ha forniti, alle autorita' responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento e della repressione dei reati. In tutti gli altri casi di trasmissione e' necessario il consenso della Parte contraente che ha fornito le informazioni;
b) nel trasmettere i dati, l'autorita' giudiziaria della Parte contraente ne cura l'esattezza e il grado di aggiornamento. Qualora si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere comunicati ovvero che dati legittimamente trasmessi devono essere, in un secondo tempo, cancellati a norma della legge Parte contraente che li ha comunicati, l'autorita' ricevente ne e' informata senza indugio. Essa e' tenuta a rettificare detti dati o a cancellarli. L'autorita' ricevente, se ha motivo di ritenere che i dati comunicati siano inesatti o da cancellare, ne informa la parte contraente che li ha comunicati;
c) se i dati comunicati devono essere cancellati o rettificati, a norma della legge della Parte contraente che li ha comunicati, l'interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica;
d) le autorita' giudiziarie interessate provvedono a registrare la trasmissione e la ricezione dei dati scambiati;
e) se richiesto, le autorita' giudiziarie che trasmettono e che ricevono i dati devono fornire all'interessato informazioni in relazione ai suoi dati personali trasmessi nonche' all'utilizzazione prevista. L'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora si consideri che il pubblico interesse a non fornire informazioni prevalga su quello dell'interessato a riceverle. Inoltre, il diritto dell'interessato a ricevere informazioni in merito ai suoi dati personali trasmessi e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali della Parte contraente nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l'autorita' che trasmette i dati deve avere la possibilita' di prendere posizione;
f) le Parti contraenti, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nella Parte contraente interessata. Essi sono altresi' responsabili qualora il danno sia stato causato da una trasmissione di dati inesatti ovvero da una trasmissione, da parte dell'autorita' giudiziaria che l'ha effettuata, in violazione della convenzione;
g) i dati trasmessi sono conservati soltanto per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. La Parte contraente interessata valuta a tempo debito l'esigenza di conservare i dati;
h) in ogni caso ai dati e' accordata almeno la protezione che la Parte ricevente accorda a dati analoghi;
i) le Parti contraenti prendono le adeguate misure colte a garantire il rispetto del presente articolo mediante controlli efficaci. Le Parti contraenti possono trasferire tali compiti di controllo alle autorita' nazionali di vigilanza.
Protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni.
1. All'atto dello scambio di informazioni, in ogni singolo caso le autorita' giudiziarie competenti tengono conto dei requisiti per la protezione dei dati di carattere personale. Esse rispettano le disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. Ai fini della protezione dei dati, le competenti autorita' giudiziarie delle Parti contraenti possono, a norma del paragrafo 2, imporre condizioni per il trattamento dei dati di carattere personale da parte della Parte contraente cui essi siano stati trasmessi.
2. Qualora, in applicazione del presente accordo, siano trasmessi dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il trattamento dei dati personali da parte dell'autorita' ricevente e' ammesso soltanto agli scopi di cui all'articolo V. Tale autorita' puo' trasmetterli, senza previo consenso della Parte contraente che li ha forniti, alle autorita' responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento e della repressione dei reati. In tutti gli altri casi di trasmissione e' necessario il consenso della Parte contraente che ha fornito le informazioni;
b) nel trasmettere i dati, l'autorita' giudiziaria della Parte contraente ne cura l'esattezza e il grado di aggiornamento. Qualora si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere comunicati ovvero che dati legittimamente trasmessi devono essere, in un secondo tempo, cancellati a norma della legge Parte contraente che li ha comunicati, l'autorita' ricevente ne e' informata senza indugio. Essa e' tenuta a rettificare detti dati o a cancellarli. L'autorita' ricevente, se ha motivo di ritenere che i dati comunicati siano inesatti o da cancellare, ne informa la parte contraente che li ha comunicati;
c) se i dati comunicati devono essere cancellati o rettificati, a norma della legge della Parte contraente che li ha comunicati, l'interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica;
d) le autorita' giudiziarie interessate provvedono a registrare la trasmissione e la ricezione dei dati scambiati;
e) se richiesto, le autorita' giudiziarie che trasmettono e che ricevono i dati devono fornire all'interessato informazioni in relazione ai suoi dati personali trasmessi nonche' all'utilizzazione prevista. L'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora si consideri che il pubblico interesse a non fornire informazioni prevalga su quello dell'interessato a riceverle. Inoltre, il diritto dell'interessato a ricevere informazioni in merito ai suoi dati personali trasmessi e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali della Parte contraente nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l'autorita' che trasmette i dati deve avere la possibilita' di prendere posizione;
f) le Parti contraenti, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nella Parte contraente interessata. Essi sono altresi' responsabili qualora il danno sia stato causato da una trasmissione di dati inesatti ovvero da una trasmissione, da parte dell'autorita' giudiziaria che l'ha effettuata, in violazione della convenzione;
g) i dati trasmessi sono conservati soltanto per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. La Parte contraente interessata valuta a tempo debito l'esigenza di conservare i dati;
h) in ogni caso ai dati e' accordata almeno la protezione che la Parte ricevente accorda a dati analoghi;
i) le Parti contraenti prendono le adeguate misure colte a garantire il rispetto del presente articolo mediante controlli efficaci. Le Parti contraenti possono trasferire tali compiti di controllo alle autorita' nazionali di vigilanza.
Accordo-art. XXIII
Articolo XXIII
Entrata in vigore.
1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda della due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo potra' essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte contraente avra'
ricevuto la relativa notifica.
3. Il presente accordo cessera' di essere in vigore, anche senza apposita denuncia, dalla data in cui la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e la convenzione europea di
estradizione non avranno piu' effetto tra le Parti contraenti.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.
Per il Consiglio dei Ministri Per il Governo della Repubblica della Repubblica Italiana di Albania
Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore.
1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda della due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo potra' essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte contraente avra'
ricevuto la relativa notifica.
3. Il presente accordo cessera' di essere in vigore, anche senza apposita denuncia, dalla data in cui la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e la convenzione europea di
estradizione non avranno piu' effetto tra le Parti contraenti.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.
Per il Consiglio dei Ministri Per il Governo della Repubblica della Repubblica Italiana di Albania
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Nota verbale
Ambasciata d'Italia
Tirana
NOTA VERBALE
Parte di provvedimento in formato grafico