Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. (11G0138)
Accordo-art. VIII
Articolo VIII
Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica.
1. Qualora non sia possibile procedere ad una videoconferenza, se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie dell'altra, quest'ultima puo' chiedere l'assistenza della prima affinche' l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 6.
2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono e' che il testimone o il perito vi acconsenta.
3. La Parte richiesta consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non e' contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonche' una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito e' disposto a partecipare a un'audizione per telefono.
5. Le modalita' pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti contraenti. Nel concordare siffatte modalita', la Parte richiesta si impegna a:
a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;
c) verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.
6. Si applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo VII, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo VII, paragrafo 7.
Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica.
1. Qualora non sia possibile procedere ad una videoconferenza, se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie dell'altra, quest'ultima puo' chiedere l'assistenza della prima affinche' l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 6.
2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono e' che il testimone o il perito vi acconsenta.
3. La Parte richiesta consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non e' contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonche' una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito e' disposto a partecipare a un'audizione per telefono.
5. Le modalita' pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti contraenti. Nel concordare siffatte modalita', la Parte richiesta si impegna a:
a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;
c) verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.
6. Si applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo VII, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo VII, paragrafo 7.