Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. (11G0132)
Art. 23
Articolo 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libano, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libano ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne il Libano:
Se un residente del Libano ritrae redditi o elementi di reddito che, ai sensi della legislazione italiana e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, il Libano concedera' come credito nei confronti della propria imposta sul reddito o elementi del reddito un ammontare pari all'imposta pagata in Italia.
L'ammontare del credito, tuttavia, non potra' eccedere l'ammontare dell'imposta libanese relativa a tali redditi o elementi del reddito calcolata in conformita' alle leggi ed ai regolamenti tributari del Libano.
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libano, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libano ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne il Libano:
Se un residente del Libano ritrae redditi o elementi di reddito che, ai sensi della legislazione italiana e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, il Libano concedera' come credito nei confronti della propria imposta sul reddito o elementi del reddito un ammontare pari all'imposta pagata in Italia.
L'ammontare del credito, tuttavia, non potra' eccedere l'ammontare dell'imposta libanese relativa a tali redditi o elementi del reddito calcolata in conformita' alle leggi ed ai regolamenti tributari del Libano.