Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. (11G0132)
Art. 20
Articolo 20
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Una persona fisica che e' o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare temporaneamente nell'altro Stato contraente e che, su invito di una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione senza finalita' di lucro, riconosciuto dal Governo di detto altro Stato contraente, soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del suo primo arrivo in detto altro Stato contraente, unicamente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche o entrambi, presso tale istituto di istruzione e' esente da imposta in detto altro Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dalla ricerca se tale ricerca e' intrapresa non nell'interesse pubblico ma nell'interesse privato di una o piu' persone specifiche.
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Una persona fisica che e' o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare temporaneamente nell'altro Stato contraente e che, su invito di una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione senza finalita' di lucro, riconosciuto dal Governo di detto altro Stato contraente, soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del suo primo arrivo in detto altro Stato contraente, unicamente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche o entrambi, presso tale istituto di istruzione e' esente da imposta in detto altro Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dalla ricerca se tale ricerca e' intrapresa non nell'interesse pubblico ma nell'interesse privato di una o piu' persone specifiche.