Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. (11G0132)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 206.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione
Art. 1
Allegato
CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL LIBANO
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL LIBANO
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui' plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne il Libano:
(i) l'imposta sugli utili delle professioni industriali,
commerciali e non commerciali;
(ii) l'imposta su stipendi, salari e pensioni;
(iii) l'imposta sul reddito ricavato dal patrimonio mobiliare; (iv) l'imposta sulla proprieta' immobiliare;
(qui di seguito indicata quale "imposta libanese");
(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di' seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui' plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne il Libano:
(i) l'imposta sugli utili delle professioni industriali,
commerciali e non commerciali;
(ii) l'imposta su stipendi, salari e pensioni;
(iii) l'imposta sul reddito ricavato dal patrimonio mobiliare; (iv) l'imposta sulla proprieta' immobiliare;
(qui di seguito indicata quale "imposta libanese");
(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di' seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Libano" designa il territorio della Repubblica del Libano compreso il suo mare territoriale ed inoltre la zona economica esclusiva sulla quale il Libano ha piena sovranita' ed esercita i propri diritti e la propria giurisdizione conformemente alla legislazione interna e al diritto internazionale, per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche, e minerali presenti nelle acque marine, e nel fondo e il sottosuolo di tali acque;
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Libano o l'Italia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita'
situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i) per quanto concerne il Libano, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentate autorizzato;
(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Libano" designa il territorio della Repubblica del Libano compreso il suo mare territoriale ed inoltre la zona economica esclusiva sulla quale il Libano ha piena sovranita' ed esercita i propri diritti e la propria giurisdizione conformemente alla legislazione interna e al diritto internazionale, per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche, e minerali presenti nelle acque marine, e nel fondo e il sottosuolo di tali acque;
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Libano o l'Italia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita'
situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i) per quanto concerne il Libano, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentate autorizzato;
(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.
Art. 4
Articolo 4
RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalita';
(d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalita';
(d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una fattoria o una piantagione;
(g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
(i) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, effettuati da una impresa di uno Stato contraente per mezzo di lavoratori dipendenti o altro personale assunto con tali finalita' nell'altro Stato contraente, quando le attivita' di tale natura si protraggono per il medesimo progetto o per uno collegato per un periodo che oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una fattoria o una piantagione;
(g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
(i) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, effettuati da una impresa di uno Stato contraente per mezzo di lavoratori dipendenti o altro personale assunto con tali finalita' nell'altro Stato contraente, quando le attivita' di tale natura si protraggono per il medesimo progetto o per uno collegato per un periodo che oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE
1. Allorche'
(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,
o
(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero, stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione.
IMPRESE ASSOCIATE
1. Allorche'
(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,
o
(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero, stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione.
Art. 10
Articolo 10
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della societa' che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della societa' che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Articolo 11
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e recato conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e recato conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Articolo 12
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne e' il beneficiario effettivo.
2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche', per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne e' il beneficiario effettivo.
2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche', per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Art. 14
Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
(a) qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; oppure
(b) qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato.
Nei casi di cui ai commi a) e b), i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa o sono percepiti in corrispettivo di attivita' esercitate nel periodo in cui il residente dimorava in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
(a) qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; oppure
(b) qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato.
Nei casi di cui ai commi a) e b), i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa o sono percepiti in corrispettivo di attivita' esercitate nel periodo in cui il residente dimorava in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Articolo 15
LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro State per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
(c) l'onere delle remunerazioni' non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro State per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
(c) l'onere delle remunerazioni' non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante dalle prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 svolti nel quadro di un accordo di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attivita' vengono esercitate, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato completamente o in larga misura per mezzo di fondi dell'altro Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, ente locale o pubblica istituzione.
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante dalle prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 svolti nel quadro di un accordo di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attivita' vengono esercitate, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato completamente o in larga misura per mezzo di fondi dell'altro Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, ente locale o pubblica istituzione.
Art. 18
Articolo 18
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non e' assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui e' residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a condizione cne dette pensioni e pagamenti analoghi non abbiano natura contributiva.
4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non e' assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui e' residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a condizione cne dette pensioni e pagamenti analoghi non abbiano natura contributiva.
4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
Art. 19
Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE
1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
(b) Nonostante le disposizioni del comma i (a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto altro Stato e la persona fisica percipiente e' un residente di detto altro Stato che: (i) ha la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' del primo Stato; o
(ii) senza avere la nazionalita' del primo Stato non e' divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' un residente di questo Stato e ne ha la nazionalita', senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale proviene la pensione.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
FUNZIONI PUBBLICHE
1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
(b) Nonostante le disposizioni del comma i (a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto altro Stato e la persona fisica percipiente e' un residente di detto altro Stato che: (i) ha la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' del primo Stato; o
(ii) senza avere la nazionalita' del primo Stato non e' divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' un residente di questo Stato e ne ha la nazionalita', senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale proviene la pensione.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Articolo 20
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Una persona fisica che e' o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare temporaneamente nell'altro Stato contraente e che, su invito di una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione senza finalita' di lucro, riconosciuto dal Governo di detto altro Stato contraente, soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del suo primo arrivo in detto altro Stato contraente, unicamente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche o entrambi, presso tale istituto di istruzione e' esente da imposta in detto altro Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dalla ricerca se tale ricerca e' intrapresa non nell'interesse pubblico ma nell'interesse privato di una o piu' persone specifiche.
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Una persona fisica che e' o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare temporaneamente nell'altro Stato contraente e che, su invito di una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione senza finalita' di lucro, riconosciuto dal Governo di detto altro Stato contraente, soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del suo primo arrivo in detto altro Stato contraente, unicamente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche o entrambi, presso tale istituto di istruzione e' esente da imposta in detto altro Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dalla ricerca se tale ricerca e' intrapresa non nell'interesse pubblico ma nell'interesse privato di una o piu' persone specifiche.
Art. 21
Articolo 21
STUDENTI ED APPRENDISTI
1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente in qualita' di Studente, o un apprendista che riceve una formazione di carattere tecnico, professionale o aziendale non sara' assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente relativamente alle somme provenienti dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione per un periodo di 7 anni.
2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i' servizi resi nell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un'periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.
STUDENTI ED APPRENDISTI
1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente in qualita' di Studente, o un apprendista che riceve una formazione di carattere tecnico, professionale o aziendale non sara' assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente relativamente alle somme provenienti dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione per un periodo di 7 anni.
2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i' servizi resi nell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un'periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.
Art. 22
Articolo 22
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attivita' per la cui prestazione sono pagati i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attivita' eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare in tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attivita' per la cui prestazione sono pagati i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attivita' eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare in tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 23
Articolo 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libano, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libano ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne il Libano:
Se un residente del Libano ritrae redditi o elementi di reddito che, ai sensi della legislazione italiana e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, il Libano concedera' come credito nei confronti della propria imposta sul reddito o elementi del reddito un ammontare pari all'imposta pagata in Italia.
L'ammontare del credito, tuttavia, non potra' eccedere l'ammontare dell'imposta libanese relativa a tali redditi o elementi del reddito calcolata in conformita' alle leggi ed ai regolamenti tributari del Libano.
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libano, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libano ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne il Libano:
Se un residente del Libano ritrae redditi o elementi di reddito che, ai sensi della legislazione italiana e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, il Libano concedera' come credito nei confronti della propria imposta sul reddito o elementi del reddito un ammontare pari all'imposta pagata in Italia.
L'ammontare del credito, tuttavia, non potra' eccedere l'ammontare dell'imposta libanese relativa a tali redditi o elementi del reddito calcolata in conformita' alle leggi ed ai regolamenti tributari del Libano.
Art. 24
Articolo 24
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Gli apolidi residenti di uno Stato contraente non sono assoggettati negli Stati contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali del relativo Stato che si trovino nella stessa situazione.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini' della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
7. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Gli apolidi residenti di uno Stato contraente non sono assoggettati negli Stati contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali del relativo Stato che si trovino nella stessa situazione.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini' della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
7. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
Art. 25
Articolo 25
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
L'accordo raggiunto sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
5. Nel casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorita' competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorita' competenti possono istituire, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempreche' il/i contribuente/i si impegna(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L'istituzione della Commissione puo' aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale.
La Commissione arbitrale e' composta da tre membri cosi' designati: ciascuna autorita' competente designa un membro ed i due membri designano, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalita' indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno Stato terzo membro dell'OCSE.
La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applichera' le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale.
La persona puo', qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, la persona e' tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.
6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente e' prevalente nel caso in cui i membri designati da ciascuna autorita' competente esprimano voti diversi.
7. Ciascuno Stato contraente sosterra' le spese del membro da esso designato e della propria rappresentanza nella procedura arbitrale.
Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti. La Commissione arbitrale puo' stabilire diversamente per quanto concerne le spese.
8. Le decisioni della Commissione sono definitive e vincolanti per ciascuno degli Stati contraenti.
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
L'accordo raggiunto sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
5. Nel casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorita' competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorita' competenti possono istituire, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempreche' il/i contribuente/i si impegna(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L'istituzione della Commissione puo' aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale.
La Commissione arbitrale e' composta da tre membri cosi' designati: ciascuna autorita' competente designa un membro ed i due membri designano, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalita' indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno Stato terzo membro dell'OCSE.
La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applichera' le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale.
La persona puo', qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, la persona e' tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.
6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente e' prevalente nel caso in cui i membri designati da ciascuna autorita' competente esprimano voti diversi.
7. Ciascuno Stato contraente sosterra' le spese del membro da esso designato e della propria rappresentanza nella procedura arbitrale.
Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti. La Commissione arbitrale puo' stabilire diversamente per quanto concerne le spese.
8. Le decisioni della Commissione sono definitive e vincolanti per ciascuno degli Stati contraenti.
Art. 26
Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Articolo 27
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 28
Articolo 28
RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
Art. 29
Articolo 29
LIMITAZIONE DEI BENEFICI
1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona residente di uno Stato contraente non ricevera' il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residenza era per il residente o qualunque persona collegata a tale residente di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.
LIMITAZIONE DEI BENEFICI
1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona residente di uno Stato contraente non ricevera' il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residenza era per il residente o qualunque persona collegata a tale residente di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.
Art. 30
Articolo 30
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; e
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; e
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
Art. 31
Articolo 31
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia;
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Beirut, il 22 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di' dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica del Libano
Parte di provvedimento in formato grafico
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia;
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Beirut, il 22 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di' dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica del Libano
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
Convenzione-Protocollo
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Alla Convenzione tra il Governo italiano e il Governo libanese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte
integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
1. Con riferimento all'articolo 5, l'espressione "stabile organizzazione" non comprende gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente attraverso la vendita di beni o merci di proprieta' dell'impresa esposti nell'ambito di una fiera o esposizione temporanea e di carattere occasionale, successivamente
alla chiusura della fiera o esposizione stessa.
2. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della
stabile organizzazione.
3. Per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
(a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o
aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
(b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 3 dell'articolo 11, al paragrafo 3 dell'articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articclo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di' servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale del Libano e all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti libanesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
6. Con riferimento all'articolo 24, la disposizione di cui al paragrafo 6 non pregiudica il diritto del Libano di applicare la propria legislazione interna concernente l'imposta di registro sugli immobili dovuta dalle persone di nazionalita' diversa da quella
libanese.
7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.
FATTO a Beirut, il 22 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica del Libano
Parte di provvedimento in formato grafico
Alla Convenzione tra il Governo italiano e il Governo libanese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte
integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
1. Con riferimento all'articolo 5, l'espressione "stabile organizzazione" non comprende gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente attraverso la vendita di beni o merci di proprieta' dell'impresa esposti nell'ambito di una fiera o esposizione temporanea e di carattere occasionale, successivamente
alla chiusura della fiera o esposizione stessa.
2. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della
stabile organizzazione.
3. Per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
(a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o
aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
(b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 3 dell'articolo 11, al paragrafo 3 dell'articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articclo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di' servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale del Libano e all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti libanesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
6. Con riferimento all'articolo 24, la disposizione di cui al paragrafo 6 non pregiudica il diritto del Libano di applicare la propria legislazione interna concernente l'imposta di registro sugli immobili dovuta dalle persone di nazionalita' diversa da quella
libanese.
7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.
FATTO a Beirut, il 22 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica del Libano
Parte di provvedimento in formato grafico
Convention
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico