Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. (11G0100)
Art. 7
Art. 7.
Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini
L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se cio' previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione:
a) dei reati commessi da persone, per le quali si puo' richiedere l'estradizione,
b) della costituzione delle associazioni criminali o della criminalita' organizzata.
In questo caso si applica la procedura prevista dall'articolo 6.