N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. (11G0100)

Art. 7


Art. 7.

Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini

L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se cio' previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione:
a) dei reati commessi da persone, per le quali si puo' richiedere l'estradizione,
b) della costituzione delle associazioni criminali o della criminalita' organizzata.
In questo caso si applica la procedura prevista dall'articolo 6.