Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. (11G0100)
Art. 6
Art. 6.
Osservazione e pedinamento transfrontaliero
1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che, a seguito di indagini per i reati nel proprio Stato, svolgono attivita' di osservazione e pedinamento nei confronti della persona che e' indiziata di reato, per il quale puo' essere richiesta l'estradizione, possono continuare l'attivita' di osservazione e pedinamento nel territorio dell'altra Parte Contraente, se a questa e' stata preventivamente rivolta la richiesta ed ha concesso il nulla osta. Il nulla osta puo' essere collegato ad altre supplementari condizioni. Se cosi' richiesto dagli Organi competenti della parte richiesta, l'osservazione e il pedinamento devono essere da questi condotti o immediatamente interrotti.
2. La richiesta, in conformita' al primo capoverso, deve essere inoltrata a:
per la Repubblica Italiana: al Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia;
per la Repubblica di Slovenia: al Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale.
3. Se a causa di particolare urgenza dell'altra Parte Contraente non e' possibile preventivamente richiedere la concessione del nulla osta, il pedinamento e l'osservazione possono continuare anche oltre il confine a condizione che all'atto del passaggio del confine di Stato, durante l'osservazione ed il pedinamento, venga comunicato immediatamente all'Organo competente di quella Parte Contraente sul cui territorio continuera' tale attivita'.
All'atto dell'attraversamento del confine occorre informare:
per la Repubblica Italiana: Ministero interno, Dipartimento P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, Centro Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern;
per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.
La richiesta, di cui al primo capoverso, nella quale bisogna indicare i motivi che hanno portato all'attraversamento del confine di Stato senza preventivo nulla osta, va trasmessa senza ritardo.
L'osservazione ed il pedinamento vanno interrotti immediatamente quando la Parte Contraente del territorio sul quale si sta svolgendo l'attivita' lo richiede in base alla comunicazione o richiesta oppure se il nulla osta non e' stato ottenuto nell'arco delle dodici ore dopo l'attraversamento del confine di Stato.
4. Per l'esecuzione dell'attivita' di osservazione e pedinamento, la Parte Contraente puo', col benestare dell'altra Parte, utilizzare anche mezzi aerei o marittimi.
5. L'osservazione ed il pedinamento, ai sensi del primo e terzo capoverso del presente articolo, sono concessi esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le disposizioni del presente articolo e la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove viene effettuato il servizio.
Devono inoltre rispettare le direttive degli Organi locali competenti,
b) tranne nel caso, di cui al terzo capoverso, gli operatori di polizia devono aver con se', il documento dal quale si evince che l'autorizzazione e' stata acquisita,
c) gli operatori di polizia devono sempre essere in grado di dimostrare il proprio incarico ufficiale,
d) gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento possono portare con se' l'arma in dotazione, tranne se non esplicitamente negato dalla Parte richiesta. L'uso dell'arma puo' avvenire solamente in caso di legittima difesa,
e) e' vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L'ingresso nelle aree pubbliche di lavoro accessibili, di esercizio e di affari e' consentito durante l'orario di esercizio o di lavoro,
f) gli operatori di polizia non sono autorizzati a fermare od arrestare la persona nei cui confronti viene svolta tale attivita', g) gli operatori di polizia delle Parti Contraenti devono relazionare per ciascuna osservazione e pedinamento che viene effettuato nel territorio dell'altra Parte di cui al 2° comma. In casi particolari, se le circostanze lo richiedono, si puo' anche richiedere la presenza del personale operante che ha effettuato l'osservazione ed il pedinamento,
h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento, su richiesta assicurano assistenza nel prosieguo dell'indagine,
i) i mezzi tecnici, necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento, possono essere usati nella necessaria misura se cio' e' conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente sul cui territorio si effettua tale attivita'.
I mezzi tecnici che vengono usati per l'osservazione ed il pedinamento devono essere elencati nella richiesta di cui al primo capoverso,
j) i veicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati ai veicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. I segnali luminosi e sonori possono essere usati se necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento.
6. L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero si effettuano senza limiti di spazio.
Osservazione e pedinamento transfrontaliero
1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che, a seguito di indagini per i reati nel proprio Stato, svolgono attivita' di osservazione e pedinamento nei confronti della persona che e' indiziata di reato, per il quale puo' essere richiesta l'estradizione, possono continuare l'attivita' di osservazione e pedinamento nel territorio dell'altra Parte Contraente, se a questa e' stata preventivamente rivolta la richiesta ed ha concesso il nulla osta. Il nulla osta puo' essere collegato ad altre supplementari condizioni. Se cosi' richiesto dagli Organi competenti della parte richiesta, l'osservazione e il pedinamento devono essere da questi condotti o immediatamente interrotti.
2. La richiesta, in conformita' al primo capoverso, deve essere inoltrata a:
per la Repubblica Italiana: al Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia;
per la Repubblica di Slovenia: al Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale.
3. Se a causa di particolare urgenza dell'altra Parte Contraente non e' possibile preventivamente richiedere la concessione del nulla osta, il pedinamento e l'osservazione possono continuare anche oltre il confine a condizione che all'atto del passaggio del confine di Stato, durante l'osservazione ed il pedinamento, venga comunicato immediatamente all'Organo competente di quella Parte Contraente sul cui territorio continuera' tale attivita'.
All'atto dell'attraversamento del confine occorre informare:
per la Repubblica Italiana: Ministero interno, Dipartimento P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, Centro Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern;
per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.
La richiesta, di cui al primo capoverso, nella quale bisogna indicare i motivi che hanno portato all'attraversamento del confine di Stato senza preventivo nulla osta, va trasmessa senza ritardo.
L'osservazione ed il pedinamento vanno interrotti immediatamente quando la Parte Contraente del territorio sul quale si sta svolgendo l'attivita' lo richiede in base alla comunicazione o richiesta oppure se il nulla osta non e' stato ottenuto nell'arco delle dodici ore dopo l'attraversamento del confine di Stato.
4. Per l'esecuzione dell'attivita' di osservazione e pedinamento, la Parte Contraente puo', col benestare dell'altra Parte, utilizzare anche mezzi aerei o marittimi.
5. L'osservazione ed il pedinamento, ai sensi del primo e terzo capoverso del presente articolo, sono concessi esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le disposizioni del presente articolo e la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove viene effettuato il servizio.
Devono inoltre rispettare le direttive degli Organi locali competenti,
b) tranne nel caso, di cui al terzo capoverso, gli operatori di polizia devono aver con se', il documento dal quale si evince che l'autorizzazione e' stata acquisita,
c) gli operatori di polizia devono sempre essere in grado di dimostrare il proprio incarico ufficiale,
d) gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento possono portare con se' l'arma in dotazione, tranne se non esplicitamente negato dalla Parte richiesta. L'uso dell'arma puo' avvenire solamente in caso di legittima difesa,
e) e' vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L'ingresso nelle aree pubbliche di lavoro accessibili, di esercizio e di affari e' consentito durante l'orario di esercizio o di lavoro,
f) gli operatori di polizia non sono autorizzati a fermare od arrestare la persona nei cui confronti viene svolta tale attivita', g) gli operatori di polizia delle Parti Contraenti devono relazionare per ciascuna osservazione e pedinamento che viene effettuato nel territorio dell'altra Parte di cui al 2° comma. In casi particolari, se le circostanze lo richiedono, si puo' anche richiedere la presenza del personale operante che ha effettuato l'osservazione ed il pedinamento,
h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento, su richiesta assicurano assistenza nel prosieguo dell'indagine,
i) i mezzi tecnici, necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento, possono essere usati nella necessaria misura se cio' e' conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente sul cui territorio si effettua tale attivita'.
I mezzi tecnici che vengono usati per l'osservazione ed il pedinamento devono essere elencati nella richiesta di cui al primo capoverso,
j) i veicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati ai veicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. I segnali luminosi e sonori possono essere usati se necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento.
6. L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero si effettuano senza limiti di spazio.