Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. (11G0100)
Art. 21
Art. 21.
Responsabilita'
Se gli operatori di polizia della Parte Contraente durante l'esecuzione delle attivita' previste dal presente Accordo provocano danni sul territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima risponde verso terzi danneggiati a condizioni uguali e in uguali misure come se il danno fosse stato causato dai propri operatori di polizia.