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Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorche' le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. (11G0047)

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6

Le eventuali controversie tra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione o al funzionamento della presente convenzione sono per quanto possibile risolte in via negoziale. Ove non si giunga ad una soluzione entro il termine di tre mesi, le Parti contraenti interessate possono, di comune accordo, designare un conciliatore per risolverle.