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Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorche' le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. (11G0047)

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4

L'importo delle spese di riscossione che lo Stato membro delle autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione deve ridistribuire allo Stato membro delle autorita' doganali che forniscono assistenza e' pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo delle spese di riscossione trattenute.