Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004. (11G0046)
Art. 8
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.