Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004. (11G0046)
Art. 31
Articolo 31
ENTRATA IN VIGORE
1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle
necessarie procedure legali interne.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche e le sue disposizioni
si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti:
(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte - alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione
entrera' in vigore;
(b) con riferimento ad altre imposte - all'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.
ENTRATA IN VIGORE
1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle
necessarie procedure legali interne.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche e le sue disposizioni
si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti:
(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte - alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione
entrera' in vigore;
(b) con riferimento ad altre imposte - all'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.