Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004. (11G0046)
Art. 17
Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 5.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai redditi derivanti da attivita' svolte in uno Stato contraente da un artista o da uno sportivo se il soggiorno in questo Stato sia finanziato in maniera consistente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale.
In tal caso i redditi sono imponibili soltanto nello Stato nel quale l'artista o lo sportivo e' residente.
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 5.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai redditi derivanti da attivita' svolte in uno Stato contraente da un artista o da uno sportivo se il soggiorno in questo Stato sia finanziato in maniera consistente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale.
In tal caso i redditi sono imponibili soltanto nello Stato nel quale l'artista o lo sportivo e' residente.