Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.
Art. 21
ARTICOLO 21
Misure fiscali
1. Le Parti si astengono dall'adozione di qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte e i prodotti originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Misure fiscali
1. Le Parti si astengono dall'adozione di qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte e i prodotti originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.