Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.
Art. 7
ARTICOLO 7
Espletamento delle domande
1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata in virtu' del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contaente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata a norma del paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Espletamento delle domande
1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata in virtu' del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contaente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata a norma del paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.