Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.
Art. 6
Articolo 6
Assistenza tecnica
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:
a) scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di abilita' specifiche nei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca;
d) scambio di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.
Assistenza tecnica
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:
a) scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di abilita' specifiche nei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca;
d) scambio di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.