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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

Art. 6

Articolo 6
Assistenza tecnica

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:

a) scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di abilita' specifiche nei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca;
d) scambio di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.