Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.
Art. 20
Articolo 20
1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
2. Viene creata una Commissione Mista Italo-Uzbeka composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le inflazioni doganali siano in contatto personale e diretto, in conformita' con le loro procedure amministrative interne.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
2. Viene creata una Commissione Mista Italo-Uzbeka composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le inflazioni doganali siano in contatto personale e diretto, in conformita' con le loro procedure amministrative interne.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.