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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

Art. 2

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni doganali alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in conformita' alle disposizioni legislative e amministrative e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti.