Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.
Art. 49
Articolo 49
Esercizio della giurisdizione a bordo delle navi
1. Le autorita' competenti dello Stato di residenza non eserciteranno la giurisdizione penale per eseguire l'arresto di una persona o per compiere atti di istruzione a bordo di una nave battente bandiera dello Stato di invio che si trovi in un porto dello Stato di residenza, a seguito di un reato commesso a bordo di detta nave, se non nei seguenti casi:
a) le conseguenze del reato si ripercuotono sul territorio dello Stato di residenza;
b) il reato, o le sue conseguenze, sono di natura tale da turbare la tranquillita' o l'ordine pubblico a terra, nel porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello Stato di residenza, o il reato puo' compromettere la sicurezza pubblica nei medesimi luoghi;
c) nel reato sono coinvolte persone estranee all'equipaggio, ovvero il reato e' stato comunque commesso da o contro un cittadino dello Stato di residenza;
d) reati per i quali ha legislazione dello Stato di residenza prevede una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima e' di cinque anni;
e) il funzionario consolare ha richiesto l'intervento delle Autorita' dello Stato di residenza o ha dato il suo consenso;
f) reati in materia di traffico illecito di persone, di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. Il funzionario consolare dello Stato d'invio ha il diritto di essere presente all'esecuzione di misure coercitive o di indagini che le competenti autorita' dello Stato di residenza intendano compiere a bordo di una nave dello Stato d'invio che si trova nelle acque territoriali o nelle acque interne o in un porto dello Stato di residenza. Il funzionario consolare deve essere preventivamente avvertito dalle autorita' competenti dello Stato di residenza in modo da poter essere presente allorche' tali atti sono compiuti. Se il funzionario consolare, o un suo rappresentante, non sono presenti, durante il compimento di tali atti, le competenti autorita' dello Stato di residenza lo informano dei fatti. Qualora, per l'urgenza delle misure da adottare, non e' possibile effettuare una notifica preventiva al funzionario consolare, le autorita' competenti dello Stato di residenza informano per iscritto il funzionario consolare delle circostanze e degli atti compiuti, anche se quest'ultimo non ne abbia fatto richiesta.
3. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano altresi' nel caso in cui le autorita' competenti dello Stato di residenza convocano il Comandante od un altro membro dell'equipaggio dello Stato d'invio per prestare, a terra, testimonianza su fatti connessi con la nave.
4. Le autorita' giudiziarie e le altre autorita' competenti dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave dello Stato di invio, se non su richiesta o con il consenso del funzionario consolare o del comandante della nave dello Stato di invio, incluse le relazioni tra i membri dell'equipaggio, i rapporti di lavoro, la disciplina a bordo della nave, a condizione che non vi sia violazione delle leggi e regolamenti relativi alla tranquillita' ed alla sicurezza dello Stato di residenza.
5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, l'immigrazione, i controlli dei passaporti e sanitari o altre misure adottate dalle autorita' competenti dello Stato di residenza dietro richiesta o con il consenso del Comandante della nave. Questo articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi internazionali vigenti tra le Parti.
Esercizio della giurisdizione a bordo delle navi
1. Le autorita' competenti dello Stato di residenza non eserciteranno la giurisdizione penale per eseguire l'arresto di una persona o per compiere atti di istruzione a bordo di una nave battente bandiera dello Stato di invio che si trovi in un porto dello Stato di residenza, a seguito di un reato commesso a bordo di detta nave, se non nei seguenti casi:
a) le conseguenze del reato si ripercuotono sul territorio dello Stato di residenza;
b) il reato, o le sue conseguenze, sono di natura tale da turbare la tranquillita' o l'ordine pubblico a terra, nel porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello Stato di residenza, o il reato puo' compromettere la sicurezza pubblica nei medesimi luoghi;
c) nel reato sono coinvolte persone estranee all'equipaggio, ovvero il reato e' stato comunque commesso da o contro un cittadino dello Stato di residenza;
d) reati per i quali ha legislazione dello Stato di residenza prevede una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima e' di cinque anni;
e) il funzionario consolare ha richiesto l'intervento delle Autorita' dello Stato di residenza o ha dato il suo consenso;
f) reati in materia di traffico illecito di persone, di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. Il funzionario consolare dello Stato d'invio ha il diritto di essere presente all'esecuzione di misure coercitive o di indagini che le competenti autorita' dello Stato di residenza intendano compiere a bordo di una nave dello Stato d'invio che si trova nelle acque territoriali o nelle acque interne o in un porto dello Stato di residenza. Il funzionario consolare deve essere preventivamente avvertito dalle autorita' competenti dello Stato di residenza in modo da poter essere presente allorche' tali atti sono compiuti. Se il funzionario consolare, o un suo rappresentante, non sono presenti, durante il compimento di tali atti, le competenti autorita' dello Stato di residenza lo informano dei fatti. Qualora, per l'urgenza delle misure da adottare, non e' possibile effettuare una notifica preventiva al funzionario consolare, le autorita' competenti dello Stato di residenza informano per iscritto il funzionario consolare delle circostanze e degli atti compiuti, anche se quest'ultimo non ne abbia fatto richiesta.
3. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano altresi' nel caso in cui le autorita' competenti dello Stato di residenza convocano il Comandante od un altro membro dell'equipaggio dello Stato d'invio per prestare, a terra, testimonianza su fatti connessi con la nave.
4. Le autorita' giudiziarie e le altre autorita' competenti dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave dello Stato di invio, se non su richiesta o con il consenso del funzionario consolare o del comandante della nave dello Stato di invio, incluse le relazioni tra i membri dell'equipaggio, i rapporti di lavoro, la disciplina a bordo della nave, a condizione che non vi sia violazione delle leggi e regolamenti relativi alla tranquillita' ed alla sicurezza dello Stato di residenza.
5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, l'immigrazione, i controlli dei passaporti e sanitari o altre misure adottate dalle autorita' competenti dello Stato di residenza dietro richiesta o con il consenso del Comandante della nave. Questo articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi internazionali vigenti tra le Parti.