Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.
Art. 3
Articolo 3
Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio Consolare
1. Prima della nomina del Capo dell'Ufficio consolare da parte dello Stato di invio e' necessario ottenere per la via diplomatica il consenso dello stato di residenza relativamente alla persona proposta.
2. Qualora lo stato di residenza non dia il proprio consenso alla nomina della persona quale capo dell'Ufficio consolare, esso non e' tenuto a motivarne le ragioni allo Stato d'invio.
3. Lo stato di invio, trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello stato di residenza, per la via diplomatica, la lettera patente relativa alla nomina del capo dell'ufficio consolare. Tale documento indica le generalita' complete del capo dell'ufficio consolare, la classe, la circoscrizione consolare e la sede della stessa.
4. Al ricevimento della lettera patente lo Stato di residenza rilascia a quest'ultimo, senza indugio, un exequatur, in qualsiasi forma. Lo Stato di residenza che rifiuta la concessione dell'exequatur non e' tenuto a darne le ragioni allo Stato di invio.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo e all'art. 4, il Capo dell'Ufficio consolare puo' iniziare ad esercitare le sue funzioni solo dopo il rilascio dell'exequatur in qualsiasi forma.
6. Lo Stato di residenza puo' consentire che il capo dell'Ufficio consolare eserciti le proprie funzioni in via provvisoria fino a che non e' rilasciato l'exequatur in qualsiasi forma. In tal caso si applicano le disposizioni della presente Convenzione.
7. Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare.
Esso e' altresi' tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio Consolare
1. Prima della nomina del Capo dell'Ufficio consolare da parte dello Stato di invio e' necessario ottenere per la via diplomatica il consenso dello stato di residenza relativamente alla persona proposta.
2. Qualora lo stato di residenza non dia il proprio consenso alla nomina della persona quale capo dell'Ufficio consolare, esso non e' tenuto a motivarne le ragioni allo Stato d'invio.
3. Lo stato di invio, trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello stato di residenza, per la via diplomatica, la lettera patente relativa alla nomina del capo dell'ufficio consolare. Tale documento indica le generalita' complete del capo dell'ufficio consolare, la classe, la circoscrizione consolare e la sede della stessa.
4. Al ricevimento della lettera patente lo Stato di residenza rilascia a quest'ultimo, senza indugio, un exequatur, in qualsiasi forma. Lo Stato di residenza che rifiuta la concessione dell'exequatur non e' tenuto a darne le ragioni allo Stato di invio.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo e all'art. 4, il Capo dell'Ufficio consolare puo' iniziare ad esercitare le sue funzioni solo dopo il rilascio dell'exequatur in qualsiasi forma.
6. Lo Stato di residenza puo' consentire che il capo dell'Ufficio consolare eserciti le proprie funzioni in via provvisoria fino a che non e' rilasciato l'exequatur in qualsiasi forma. In tal caso si applicano le disposizioni della presente Convenzione.
7. Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare.
Esso e' altresi' tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.