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Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.

Art. 2

Articolo 2
Istituzione di un Ufficio consolare

1. Un Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo.
2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono concordati tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.
3. Possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare con il consenso dello Stato di residenza.
4. E' altresi' richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare, situato al di fuori della sede di quest'ultimo.
5. In mancanza di un accordo specifico sul numero dei membri dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che esso sia mantenuto nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.