Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Art. 6
Articolo 6
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua competenza per quanto concerne i reati di cui all'articolo 2, quando:
a) il reato e' stato commesso sul suo territorio;
b) il reato e' stato commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera, o di un'aeronave immatricolata secondo la sua legislazione nel momento in cui il reato e' stato commesso;
c) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini.
2. Ciascuno Stato Parte puo' inoltre determinare la sua competenza per tali reati, quando:
a) il reato e' stato commesso contro uno dei suoi cittadini;
b) il reato e' stato commesso contro una struttura pubblica di tale Stato situata all'esterno del suo territorio, ivi compresa un'ambasciata o i locali diplomatici o consolari di tale Stato;
c) il reato e' stato commesso da un apolide che ha la residenza abituale sul territorio di detto Stato;
d) il reato e' stato commesso per costringere lo Stato a commettere un atto qualsiasi o ad astenersi dallo stesso;
e) il reato e' stato commesso a bordo di un'aeronave gestita dal governo di detto Stato.
3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite circa la competenza che ha stabilito in forza della sua legislazione interna secondo il paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.
4. Ciascuno Stato Parte adotta inoltre le misure eventualmente necessarie per la determinazione della sua giurisdizione relativamente ai reati di cui all'articolo 2, quando il presunto autore del reato si trovi sul territorio di detto Stato e non sia estradato verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno determinato la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2.
5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale determinata da uno Stato Parte secondo il suo diritto interno.
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua competenza per quanto concerne i reati di cui all'articolo 2, quando:
a) il reato e' stato commesso sul suo territorio;
b) il reato e' stato commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera, o di un'aeronave immatricolata secondo la sua legislazione nel momento in cui il reato e' stato commesso;
c) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini.
2. Ciascuno Stato Parte puo' inoltre determinare la sua competenza per tali reati, quando:
a) il reato e' stato commesso contro uno dei suoi cittadini;
b) il reato e' stato commesso contro una struttura pubblica di tale Stato situata all'esterno del suo territorio, ivi compresa un'ambasciata o i locali diplomatici o consolari di tale Stato;
c) il reato e' stato commesso da un apolide che ha la residenza abituale sul territorio di detto Stato;
d) il reato e' stato commesso per costringere lo Stato a commettere un atto qualsiasi o ad astenersi dallo stesso;
e) il reato e' stato commesso a bordo di un'aeronave gestita dal governo di detto Stato.
3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite circa la competenza che ha stabilito in forza della sua legislazione interna secondo il paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.
4. Ciascuno Stato Parte adotta inoltre le misure eventualmente necessarie per la determinazione della sua giurisdizione relativamente ai reati di cui all'articolo 2, quando il presunto autore del reato si trovi sul territorio di detto Stato e non sia estradato verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno determinato la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2.
5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale determinata da uno Stato Parte secondo il suo diritto interno.